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Consultazione 2023/24: Ordinanza concernente il coordinamento dei trasporti per la gestione di situazioni eccezionali (OCTSE) · 10 pagine

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5La VMZ redige in particolare basi di pianificazione quali piani di gestione del traffico per i trasporti sulle strade nazionali. Coordina tali provvedimenti con i competenti enti della Confederazione, dei Cantoni nonché con le FFS SA e con AutoPostale SA.

Art. 14 Compiti delle imprese

1Le imprese secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a–c devono adottare provvedimenti preparatori per situazioni eccezionali affinché possano, per quanto possibile, mantenere i servizi di trasporto con i mezzi di trasporto a disposizione.

2I provvedimenti preparatori devono essere adottati in particolare nell’ottica di assicurare la disponibilità del personale necessario all’esercizio e di mettere a disposizione i mezzi necessari all’esercizio. Nel far questo devono essere tenute adeguatamente in considerazione le esigenze in materia di sicurezza dei trasporti e dell’esercizio nonché in materia di protezione dei lavoratori.

3Le imprese pianificano e adottano i provvedimenti preparatori con le autorità e le organizzazioni presenti sulla propria rete competenti in materia di protezione della popolazione, sicurezza interna ed economia. Nel farlo si coordinano anche con le imprese che offrono coincidenze. A seconda del provvedimento, coinvolgono la VMZ, le FFS SA o AutoPostale SA.

4Documentano i provvedimenti preparatori pianificati e adottati.

Art. 15 Vigilanza sui provvedimenti preparatori

L'UFT vigila sui provvedimenti preparatori delle FFS SA e di AutoPostale SA secondo l'articolo 13 e delle imprese secondo l'articolo 14. Coordina le sue attività con altri enti federali responsabili dei trasporti.

Sezione 5: Coordinamento dei trasporti in situazioni eccezionali

Art. 16 Compiti della Confederazione

L'UFT e l'USTRA sostengono di comune accordo le autorità cantonali, la VMZ, le FFS SA e AutoPostale SA nell'adempimento dei loro compiti particolari per la gestione delle situazioni eccezionali.

Art. 17 Compiti di VMZ, FFS SA e AutoPostale SA

1VMZ, FFS SA e AutoPostale SA dirigono il sistema dei trasporti in situazioni eccezionali mediante un'organizzazione per la gestione delle emergenze e delle crisi. Operano secondo le strategie e i piani di gestione delle emergenze e del traffico, tenendo conto delle diverse esigenze regionali.

2Si coordinano tra di loro e con le autorità e le organizzazioni competenti per la gestione delle situazioni eccezionali.