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Consultazione 2023/24: Ordinanza concernente il coordinamento dei trasporti per la gestione di situazioni eccezionali (OCTSE) · 10 pagine

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La collaborazione comprende in particolare:

a. l'istituzione di canali di comunicazione affinché tutti i dati rilevanti siano tempestivamente a disposizione di tutti gli attori dei trasporti;

b. la descrizione e l'assegnazione delle funzioni per la gestione di situazioni eccezionali;

c. lo svolgimento di esercitazioni.

Sezione 2: Organo direttivo per il coordinamento dei trasporti

Art. 6 Organizzazione dell'organo direttivo

1Per il coordinamento dei trasporti per la gestione delle situazioni eccezionali è costituito un organo direttivo.

2Nell'organo direttivo sono rappresentati:

a. l'Ufficio federale dei trasporti (UFT);

b. l'Ufficio federale delle strade (USTRA);

c. l'Approvvigionamento economico del Paese (AEP);

d. l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC);

e. l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini;

f. l’Ufficio federale della protezione della popolazione;

g. l’Aggruppamento Difesa del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;

h. la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri;

i. la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia;

j. la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell’ambiente;

k. la Conferenza dei direttori cantonali dei trasporti pubblici;

l. la Conferenza dei responsabili cantonali degli affari militari, della protezione della popolazione e della protezione civile;

m. la Centrale di gestione del traffico dell'USTRA (VMZ);

n. le Ferrovie federali svizzere (FFS SA);

o. AutoPostale SA.

3Il presidente dell'organo direttivo è il direttore dell'UFT; rappresenta contemporaneamente l'UFT in seno all'organo direttivo.

4Gli enti e le imprese secondo il capoverso 2 lettere b–o designano i propri membri previa intesa con il presidente dell’organo direttivo.