Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 57 pagine
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Secondo l’articolo 81 capoverso 1, nel servizio attivo il Consiglio federale può decretare l’esercizio militare per le infrastrutture critiche.
L’articolo 93 capoverso 2 ultima frase autorizza l’Assemblea federale a delegare le sue competenze al Consiglio federale, al DDPS o all’Aggruppamento Difesa.
Secondo l’articolo 100a capoverso 2, per la protezione degli impianti di telecomunicazione militari e per la salvaguardia della sicurezza, il Consiglio federale può ordinare alle autorità competenti di limitare o vietare a livello locale e temporaneamente gli impianti di telecomunicazione e le apparecchiature.
L’articolo 106 capoverso 4 autorizza il Consiglio federale a emanare disposizioni d’esecuzione relative all’organizzazione, alle competenze e alla procedura di acquisto di materiale militare. L’articolo 126 capoverso 6 autorizza il DDPS a procedere, se necessario, a espropriazioni.
L’articolo 147 capoverso 4 autorizza il Consiglio federale a prevedere deroghe alla procedura elettronica.
Secondo l’articolo 148j capoverso 2, il Consiglio federale può prevedere crediti quadro nei settori della sussistenza e dell’alloggio. In tali casi, al VBS è consentito fissare le pertinenti aliquote.
L’articolo 151a capoverso 3 autorizza il Consiglio federale, per una durata massima di cinque anni, a emanare, in taluni punti, disposizioni che derogano alla legge per la creazione di un sistema di istruzione e di servizio flessibile.
6.7.2 Organizzazione dell’esercito
L’articolo 4 autorizza il DDPS a determinare la struttura dell’esercito entro i limiti della sua articolazione.
L’articolo 5 autorizza l’Aggruppamento Difesa a disciplinare l’organizzazione dettagliata dell’esercito entro i limiti di tale struttura.
6.8 Protezione dei dati
Il progetto contiene taluni contenuti inerenti al diritto in materia di protezione dei dati. Come menzionato al punto 1.2, vengono rispettati i principi del «privacy by design» inerenti a tale diritto. Le previste autorizzazioni di identità e di accesso sistematiche degli utenti ai loro dati personali nella GDS vengono stabilite secondo le procedure standard previste dalla legge e disciplinate in dettaglio dal TDT.