Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 57 pagine
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imprese non possono utilizzarli, cosicché potrebbero non essere più affatto, o soltanto limitatamente, in grado di fornire le proprie ulteriori prestazioni di servizio. Ciò causa perdite di fatturato che devono, parimenti, essere indennizzate. Anche per i privati possono derivarne costi, ad esempio perché non possono più svolgere un’attività per la quale vengono pagati.
Garanzia della continuità d’esercizio e della resilienza nonché della protezione degli impianti di telecomunicazione militari
I diritti d’intervento indicati nel progetto e che devono essere ristabiliti, concessi all’esercito e all’amministrazione militare per la protezione degli impianti di telecomunicazione militari, in futuro dovranno incidere in modo mirato nei diritti di proprietari di fondi o anche di locatari. Si tratta di interventi nella garanzia della proprietà di cui all’articolo 26 Cost., nella libertà di informazione di cui all’articolo 16 Cost. e nella libertà economica di cui all’articolo 27 Cost.
Gli interventi in tali diritti fondamentali possono essere legittimati secondo i presupposti di cui all’articolo 36 Cost. I presupposti a tal fine sono:
- l’intervento si fonda su una base giuridica: tale criterio è rispettato con l’inserimento nelle leggi federali;
- c’è un interesse pubblico per l’intervento: l’interesse pubblico consiste nella capacità di potere svolgere il monitoraggio della situazione a favore della Svizzera e quindi di poter acquisire informazioni. Si tratta, in definitiva, di un’esigenza fondamentale in materia di politica di sicurezza;
- l’intervento è proporzionato: per garantire la proporzionalità sono previsti interventi in più fasi a tutti i livelli;
- l’essenza della garanzia della proprietà non viene intaccata dall’intervento. Gli interventi previsti non riguardano detta essenza.
Il rispetto del principio di proporzionalità deve in ogni caso essere esaminato individualmente. I terzi interessati ricevono un indennizzo adeguato.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
La legislazione militare nonché l’organizzazione, l’istruzione e l’equipaggiamento dell’esercito competono alla Confederazione (art. 60 cpv. 1 Cost.).
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi della Svizzera in materia di diritto internazionale pubblico e non creano nuovi obblighi per il nostro Paese nei confronti di altri Stati o organizzazioni internazionali.
Sono compatibili anche con il diritto europeo vigente o in preparazione nonché con le raccomandazioni pertinenti nell’ambito della protezione dei diritti umani (Consiglio d’Europa, ONU).
6.3 Forma dell’atto
Nel presente caso si tratta di disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell’articolo 164 Cost. e che devono essere sancite in una legge formale (LM).