Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 57 pagine
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6.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non crea nuove disposizioni in materia di sovvenzione (che comportino spese superiori a uno dei valori soglia), né adotta nuovi crediti d’impegno / limiti di spesa (che comportino spese superiori a uno dei valori soglia).
Le modifiche proposte non sottostanno all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., poiché non contengono né disposizioni in materia di sussidi sottostanti a detto articolo né la base per la creazione di un credito d’impegno o di dotazioni finanziarie.
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
Le modifiche proposte non toccano né il principio di sussidiarietà né il principio dell’equivalenza fiscale.
6.6 Conformità ai principi della legge sui sussidi
Le modifiche proposte non prevedono aiuti finanziari o indennità ai sensi della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990.
6.7 Delega di competenze normative
Le competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la Costituzione non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.). Il presente avamprogetto prevede le deleghe di competenze illustrate di seguito.
6.7.1 Legge militare
L’articolo 29a capoverso 5 autorizza il Consiglio federale a stabilire il soldo dei militari.
Secondo l’articolo 29b capoverso 4, la Base logistica dell’esercito può stabilire il credito di base per persona e per giorno, nonché eventuali supplementi.
Secondo l’articolo 29e capoverso 2, il Consiglio federale può prevedere che i costi per viaggi di congedo siano assunti del tutto o parzialmente dalla Confederazione.
L’articolo 47 capoverso 6 consente al Consiglio federale di stabilire i dettagli per l’attribuzione di un grado inferiore per i membri del personale militare.
Secondo l’articolo 49 capoverso 4, il Consiglio federale può prevedere che la durata della scuola reclute possa essere aumentata di sei settimane al massimo nel caso di formazioni con particolari esigenze in materia di istruzione.
Secondo l’articolo 55 capoverso 3 lettera a, il Consiglio federale disciplina gli altri servizi d’istruzione che devono essere assolti per conseguire un altro grado, per esercitare una nuova funzione o per una riconversione.
L’articolo 55 capoverso 4 autorizza il DDPS a delegare all’Aggruppamento Difesa il disciplinamento di dettagli relativi ai servizi d’istruzione, quali il frazionamento, i partecipanti e le condizioni di ammissione.
Secondo l’articolo 80 capoverso 3, nel servizio attivo il Consiglio federale può ordinare la messa fuori uso di esercizi, impianti e depositi di merci.
L’articolo 80 capoverso 6 autorizza il Consiglio federale a designare gli organi competenti e a descriverne nel dettaglio i compiti.