Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 8 pagine
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Il Cantone AG deplora che non sia stata colta l’occasione per chiarire la responsabilità di venditori, intermediari e acquirenti nel commercio di animali da compagnia e auspica in particolare che sia chiaramente definita quella degli acquirenti.
L’introduzione del sistema d’informazione E-Cert, che permette il rilascio di certificati sanitari elettronici per l’esportazione in Paesi terzi, è generalmente accolta con favore dai Cantoni e dal settore. È tuttavia deplorato il fatto che il sistema non sia ancora predisposto per la firma elettronica, da cui l’auspicio che si proceda il prima possibile al suo sviluppo in questo senso. In tale contesto, è chiesto che la tassa per l’utilizzo di E-Cert sia riscossa soltanto quando il sistema sarà pienamente operativo.
Per quanto riguarda gli animali da compagnia, Quattro zampe e TIR chiedono una ponderazione approfondita degli interessi in gioco che tenga debitamente conto non soltanto degli aspetti inerenti alla legislazione sulle epizoozie, ma anche di quelli riguardanti la protezione degli animali. Le misure da adottare devono essere in linea con lo stato più recente della scienza e prevedere in particolare soluzioni rispettose degli animali che non soddisfano le condizioni d’importazione. Chiedono inoltre che sia posto in modo sistematico un freno al commercio di animali troppo giovani.
3. Osservazioni sui singoli articoli
3.1 Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti ani-
mali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT; RS 916.443.10) Art. 4
UPSC e Micarna accolgono con favore la nuova possibilità di frazionare le partite già all’aeroporto per trasportarle in seguito a diverse aziende di destinazione.
I Cantoni GR e GL rilevano che la definizione del termine «partita» costituisce, in particolare nella legislazione alimentare, la base per una tracciabilità rigorosa e chiedono pertanto che sia mantenuta la formulazione vigente.
Art. 5a
I Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, GE, GL, GR, JU, LU, NE, SG, TG, TI, VD, VS e ZH e ASVC accolgono con favore questa nuova disposizione poiché rafforza la sicurezza alimentare. Per loro e per SVS è tuttavia difficilmente comprensibile perché il divieto d’importazione non si applichi agli alimenti che contengono componenti vegetali, ma che sono in parte derivati anche da animali trattati con antibiotici di riserva o medicamenti antimicrobici per promuoverne la crescita. I Cantoni summenzionati sottolineano inoltre che la deroga al divieto d’importazione per animali selvatici, anfibi, molluschi e insetti riduce il campo di applicazione della disposizione, in particolare nel caso di animali allevati. Secondo il Cantone LU dovrebbe inoltre essere stralciata la deroga per i prodotti non destinati al consumo umano, poiché anche altri tipi di consumo possono avere conseguenze indesiderate (problema della resistenza).
Micarna, Proviande e UPSC sono favorevoli al divieto d’importazione di prodotti che contengono antibiotici riservati all’uso umano. Il divieto d’importazione di prodotti che contengono antimicrobici che aumentano le prestazioni viene considerato in modo critico o chiaramente respinto, visto che le informazioni apposte in conformità all’ordinanza sulle dichiarazioni agricole si sono dimostrate efficaci. Micarna auspica una distinzione più chiara tra antibiotici riservati e medicamenti antimicrobici critici.
Art. 13
Diversi Cantoni (AG, AI, AR, BE, BS, GE, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SH, TG, TI, VD, VS, ZH) e ASVC auspicano che le disposizioni sull’informazione dei viaggiatori si applichino anche alle principali stazioni ferroviarie e agli uffici doganali.
Art. 17
I Cantoni AI, BL, SH e TG e ACCS e Micarna accolgono con favore l’inserimento del termine «impresa di spedizione» all’articolo 17. Secondo diversi Cantoni (AG, AI, BL, BS, SH, TG) e ACCS la modifica dell’articolo 17 capoverso 2 lettere a e b comporterà invece un notevole onere supplementare e pertanto andrebbero mantenute le competenze vigenti. I Cantoni AG, AI, BS, GL, NE, SG, TG, VD, VS e ZH