Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 8 pagine
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Art. 3, 6a e 7
Diversi Cantoni (AG, AI, BE, BL, GE, GL, GR, JU, SG, SH, SO, TG, VS, ZH) e ASVC ritengono che nel commento non sia sufficientemente spiegato perché il numero massimo di animali domestici viene abrogato per tutte le specie animali, ma non per i cani, i gatti e i furetti. Reputano che andrebbe esaminata la possibilità di stralciarlo del tutto.
Il Cantone BS afferma invece che il numero massimo per cani, gatti e furetti si è dimostrato valido e deve quindi essere mantenuto. Anche secondo il Cantone TI il numero massimo di cani, gatti e furetti va mantenuto, in quanto facilita i controlli, specialmente di fronte a sospette imputazioni che potrebbero rivestire carattere commerciale.
Quattro zampe e TIR vorrebbero che nell’articolo 3 fosse mantenuta la formulazione vigente.
Art. 12
Quattro zampe e TIR chiedono che cani, gatti e furetti più giovani di 15 settimane possano essere importati soltanto previa autorizzazione dell’USAV, a condizione che l’importazione sia giustificata da un interesse particolare.
Art. 14
Diversi Cantoni (AG, AI, AR, BE, BS, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SH, SO, TG, TI, VS, ZH) e ASVC vorrebbero che il capoverso 3bisfosse stralciato, poiché l’agevolazione prevista comporta un aumento del rischio di rabbia.
Art. 34 e 34a
Il Cantone GE accoglie con favore la proposta di rilasciare un passaporto per animali domestici per i cani appartenenti a persone con residenza secondaria in Svizzera, ma sottolinea la necessità di un chiarimento. Diversi Cantoni (AG, AI, AR, BE, BS, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SH, SO, TG, TI, VS, ZH), ASVC e SVS respingono categoricamente la proposta.
3.4 Ordinanza del DFI concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e pro-
dotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI; RS 916.443.106)
Diversi Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, GR, JU, NE, SG, SH, SO, TI, VD, VS, ZH) si dicono espressamente favorevoli all’estensione delle garanzie per quanto riguarda l’IBR ai camelidi e cervidi.
3.5 Ordinanza del DFI concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e pro-
dotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE-DFI; RS 916.443.111)
UPSC chiede una revisione di fondo dei rimandi nell’allegato 1, perché ritiene che l’elenco non sia più di facile lettura per gli utenti del settore economico.