Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 8 pagine

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menzionare gli animali alla lettera c, poiché sono comunque controllati.

I Cantoni JU e TI e ASVC chiedono che la formulazione «per più di tre giorni» sia sostituita con «per non più di tre giorni».

Art. 64

I Cantoni BL e GE si dicono espressamente favorevoli agli adeguamenti. Diversi Cantoni (AG, AI, AR, BS, GL, GR, JU, NE, SG, SH, TG, VD, LU, TI, ZH) e ASVC propongono di sostituire «esami di laboratorio» ed «esito degli esami di laboratorio» con «esami approfonditi» ed «esito degli esami» e di integrare il capoverso 3 con «legislazione sulla protezione degli animali».

Art. 72

Secondo UPSC, le partite in cui sono superati i limiti microbiologici vigenti devono essere confiscate imperativamente.

Art. 83

Diversi Cantoni (AI, AR, BE, BL, GL, GR, NE, SG, SH, SO, TG, VD, VS, LU, ZH) ritengono fondamentale che animali o prodotti animali che non soddisfano le condizioni d’importazione, transito o esportazione siano notificati alle autorità cantonali prima che l’UDSC rilasci la partita e che quest’ultimo attenda la decisione dell’autorità competente. In questo modo, l’autorità cantonale mantiene il controllo sulla partita. I Cantoni summenzionati propongono pertanto un’integrazione in questo senso della disposizione.

Secondo il Cantone BS è invece estremamente importante che l’UDSC informi il più rapidamente possibile l’autorità cantonale: attendere la decisione di quest’ultima prima di rilasciare la partita non è una soluzione praticabile.

Art. 84

I Cantoni AG e TG e ACCS rilevano che le misure attualmente consentite non sono sempre applicabili: capita che merci vengano distrutte perché il loro rinvio sarebbe troppo costoso. Propongono pertanto di integrare la disposizione in modo che, in caso di svista evidente e non intenzionale, l’autorità cantonale possa, in singoli casi, autorizzare l’immissione sul mercato senza porre condizioni, se la merce proviene da un’azienda autorizzata e può esserne garantita la tracciabilità.

Art. 91–93

Diversi Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SH, TG, VD, VS, TI, ZH) e ASVC chiedono che in futuro sia utilizzata la stessa terminologia dell’ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico e che quando si parla di «formazione di base» deve essere rimandato a quest’ultima.

Art. 92

Per una maggiore coerenza con l’articolo 91, i Cantoni AI, BE, BL, GL, GR, LU, NE, SG, SH, TG, VD e ZH propongono di aggiungere «prodotti dell’acquacoltura» al capoverso 2.

Art. 99 e 100

I Cantoni AG, AI, BL, BS, JU, SH, TG e TI e ASVC e ACCS auspicano che la formazione delle aziende di destinazione, degli importatori e delle imprese di trasporto continui a essere organizzata in modo centralizzato dall’USAV. Micarna è invece favorevole a una formazione offerta dai servizi cantonali.

Art. 102j

L’introduzione di una tassa per l’utilizzo del sistema d’informazione E-Cert è incomprensibile per Micarna, in quanto la digitalizzazione e la semplificazione dei processi amministrativi dovrebbero comportare una riduzione e non un aumento delle tasse. PEA, UPSC e Swissgenetics non sono per principio contrari all’introduzione di una tassa, chiedono però che venga riscossa soltanto una volta che il sistema d’informazione sarà pienamente operativo. Il Cantone GE critica che con il disciplinamento proposto sia introdotto un regime a due tasse, federale e cantonale.