Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 8 pagine

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auspicano ricevere i cambiamenti di indirizzo entro una settimana e non immediatamente.

Art. 18

Diversi Cantoni (AG, AI, BE, BL, GL, GR, JU, NE, TG, VD, SG, SH, LU, TI, ZH) e ASVC auspicano un termine ancora più lungo per la notifica preventiva e propongono che questa debba essere effettuata prima che la partita sia caricata sull’aereo.

Secondo il Cantone SO non è chiara la differenza tra pacchi soggetti a controllo e prodotti animali trasportati in pacchi.

UPSC vorrebbe che fossero mantenute le disposizioni vigenti, mentre Micarna ritiene accettabile il nuovo lasso temporale di quattro ore.

Art. 19a

I Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, GE, GL, GR, LU, NE, SG, SO, TG, TI, VD, VS e ZH e ASVC giudicano opportuno il nuovo obbligo di registrazione per gli importatori di bombi. Chiedono di inserire una disposizione equivalente nell’ordinanza sulle epizoozie, in modo che sia garantita anche in Svizzera la tracciabilità completa delle colonie di bombi utilizzate a fini commerciali.

Art. 24

Diversi Cantoni (AG, AI, AR, BE, BS, GL, GR, JU, NE, SO, TG, SG, SH, LU, TI, ZH) e ASVC ritengono che l’USAV non debba poter autorizzare deroghe procedurali se queste comportano restrizioni al benessere degli animali vivi e chiedono che la disposizione venga integrata di conseguenza.

Art. 28

Swissgenetics chiede come sia da intendersi esattamente l’acclusione del DSCE in formato digitale.

Art. 29

Secondo UPSC, il termine di notifica per le aziende di destinazione ridotto a un giorno lavorativo è troppo breve. Il Cantone LU propone di mantenere il tenore vigente della disposizione.

Art. 33

UPSC propone di stralciare l’obbligo per l’importatore di notificare le partite soggette al controllo veterinario di confine.

Art. 41

Secondo UPSC, se si prolunga da 12 ore a tre giorni il temine per il controllo delle partite in transito, occorre assolutamente prestare la necessaria attenzione alla garanzia della sicurezza degli alimenti. Andrebbe pertanto prevista un’integrazione che tenga conto di questo aspetto durante l’immagazzinamento intermedio.

Per Micarna si giustifica un prolungamento a tre giorni del termine per presentare i prodotti al controllo, a condizione però che la garanzia della sicurezza alimentare goda della massima priorità.

Art. 48–50

Secondo diversi Cantoni (TI, SH, LU, SG, BL, AG, VS, GE, BE, AI, AR, NE, ZH, SO, VD, JU, GR, TG), ASVC, ACCS, UPSC, PEA, Proviande e Swissgenetics, per essere pienamente operativo il sistema d’informazione E-Cert deve prevedere al più presto anche la firma elettronica. Le nuove disposizioni dovrebbero inoltre riflettere correttamente il processo vigente di rilascio dei certificati di esportazione.

Art. 41, 62 e 67

Diversi Cantoni (AG, AI, BE, BS, GL, GR, SG, VD, LU, TI, ZH) e ASVC propongono di sostituire «tre giorni» con «72 ore» perché questa dicitura è più precisa e perché in tutti gli altri casi i termini sono indicati in ore.

Art. 61

Secondo diversi Cantoni (AG, AI, AR, BE, BS, GL, GR, JU, TG, SG, SH, LU, TI, ZH) e ASVC è superfluo