Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine

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Altri scambi di informazioni

Comunicazione di informazioni di propria iniziativa (art. 7)

Uno Stato Schengen puÚ trasmettere, di propria iniziativa, un’informazione a un altro Stato Schengen ai fini della prevenzione e dell’individuazione dei reati o delle relative indagini. Tale possibilità diviene un obbligo in caso di reati gravi. Le condizioni per l’invio di una copia allo SPOC e le relative eccezioni sono simili a quelle previste dagli articoli 4 e 8.

Scambio di informazioni a seguito di richieste presentate direttamente alle autorit‡ di contrasto competenti (art. 8)

L’articolo 8 prevede che lo SPOC o le autorit‡ di contrasto competenti, quando presentano una richiesta di informazioni direttamente a un’autorità di contrasto competente di uno Stato Schengen, inviino contestualmente copia di tale richiesta allo SPOC dello Stato destinatario della richiesta. Le eccezioni a tale norma sono simili a quelle previste dal paragrafo 2 dell’articolo 4.

Norme aggiuntive relative alla comunicazione di informazioni

Autorizzazione giudiziaria (art. 9)

In applicazione del principio di accesso equivalente, l’articolo 9 statuisce che uno Stato Schengen non richiede un’autorizzazione giudiziaria per la comunicazione di informazioni a un altro Stato Schengen se, secondo il suo diritto nazionale, non occorre una tale autorizzazione per la comunicazione di informazioni analoghe al suo interno.

Se un’autorizzazione giudiziaria è richiesta, lo SPOC o l’autorità di contrasto competente destinataria della richiesta deve adottare immediatamente tutte le misure necessarie per ottenere al pi˘ presto tale autorizzazione giudiziaria.

Norme aggiuntive per le informazioni che costituiscono dati personali (art. 10)

L’articolo 10 concerne la protezione dei dati personali. Lo SPOC o un’autorità di contrasto competente assicurano che, quando trasmettono i dati personali a un altro Stato Schengen, tali dati siano esatti, completi e aggiornati e che le categorie di dati personali forniti siano necessarie e proporzionate al raggiungimento dello scopo della richiesta.

Elenco delle lingue (art. 11)

Gli Stati Schengen tengono aggiornato un elenco indicante una o pi˘ lingue in cui il loro SPOC Ë in grado di scambiare informazioni. Inoltre, trasmettono tale elenco, comprendente almeno l’inglese, alla Commissione europea che ne garantisce la pubblicazione.

Trasmissione delle informazioni a Europol (art. 12)

Nel caso in cui le informazioni scambiate rientrino nella competenza di Europol, lo SPOC o l’autorità di contrasto competente valutano caso per caso se è necessario inviare una copia della richiesta di informazioni o delle informazioni a Europol. Se una copia Ë trasmessa, vengono comunicate a Europol anche le finalit‡ del trattamento delle informazioni e le eventuali limitazioni di tale trattamento.

Canale di comunicazione sicuro (art. 13)

L’articolo 13 prevede che gli Stati Schengen assicurano che il loro SPOC o le loro autorit‡ di contrasto competenti si avvalgano del canale SIENA per inviare richieste di