Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

Inoltre la direttiva menziona esplicitamente il principio di disponibilit‡ secondo cui ogni agente delle autorit‡ di contrasto di uno Stato membro che necessita di determinate informazioni nell’esercizio delle sue funzioni possa ottenerle dalle autorit‡ di contrasto di un altro Stato membro che ne Ë in possesso e che le condivide per gli scopi indicati. CiÚ implica che lo SPOC dovr‡ poter ottenere le informazioni disponibili sui reati contemplati dalla direttiva dalle autorit‡ di contrasto (comprese quelle cantonali) incaricate della prevenzione e dell’individuazione dei reati e delle relative indagini in virtù del diritto nazionale. Un accesso diretto non Ë invece necessario. La direttiva prevede anche la possibilit‡ di consentire lo scambio di informazioni diretto tra autorit‡ di contrasto senza dover passare tramite lo SPOC. Questo aspetto non sarà tuttavia considerato nell’ambito della trasposizione nel diritto svizzero (v. n. 3.2).

Sar‡ inoltre rafforzato il ruolo di Europol. Tutti gli scambi di informazioni di polizia all’interno dello spazio Schengen saranno effettuati in via prioritaria tramite il canale SIENA, gestito per l’appunto da Europol. Per gli scambi di informazioni che riguardano casi rientranti nel suo mandato, Europol dovr‡ in linea di principio essere messo in copia al fine di ricevere maggiori informazioni.

La questione della protezione dei dati Ë un elemento centrale della direttiva. Il testo rinvia direttamente alla direttiva (UE) 2016/68012 che la Svizzera ha recepito con la legge federale del 25 settembre 202013 sulla protezione dei dati (LPD) entrata in vigore il 1∞ settembre 2023. La direttiva (UE) 2016/680 verte sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorit‡ competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonchÈ alla libera circolazione di tali dati.

2.2 Contenuto della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informa-

zioni tra le autorit‡ di contrasto degli Stati membri

Il presente numero fornisce una panoramica pi˘ dettagliata della direttiva europea, evidenziando i diversi capi di cui si compone.

Disposizioni generali

Oggetto e ambito d’applicazione (art. 1)

L’articolo 1 della direttiva definisce innanzitutto l’oggetto della direttiva. Il paragrafo 1 statuisce infatti che la direttiva ´stabilisce norme armonizzate per lo scambio adeguato e rapido di informazioni tra le autorit‡ di contrasto competenti al fine della prevenzione e dell’individuazione dei reati e delle relative indaginiª. A tal fine la direttiva stabilisce norme riguardanti quattro ambiti specifici:

- le richieste di informazioni presentate allo SPOC di un altro Stato Schengen;

- la trasmissione di propria iniziativa da parte di uno Stato Schengen di informazioni pertinenti allo SPOC di un altro Stato Schengen;

- il canale prestabilito di comunicazione da utilizzare per lo scambio di informazioni;

12 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorit‡ competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonchÈ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, GU L 119 del 04.05.2016, p. 89.

13 RS 235.1