Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine
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La direttiva (UE) 2023/977 fissa cinque principi da osservare nello scambio di informazioni. Al principio della parit‡ di trattamento, gi‡ sancito dal vigente articolo 6 LSIS, si aggiungono il principio di disponibilit‡, il principio di riservatezza, il principio della propriet‡ dei dati e il principio dell’affidabilità dei dati. I principi di parità di trattamento, della proprietà dei dati e dell’affidabilità dei dati sono già stabiliti nel CP. Il principio di disponibilit‡ risulta dagli articoli 1 e 2 dell’avamprogetto di legge. Di conseguenza, il vigente articolo 6 LSIS concernente il principio della parit‡ di trattamento Ë abrogato e il principio della riservatezza Ë disciplinato dal nuovo articolo 5 dell’avamprogetto di legge.
Gli articoli 6–11 dell’avamprogetto sostituiscono i vigenti articoli 8–12 LSIS e precisano le condizioni e le modalit‡ per la trasmissione di informazioni su richiesta ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati. Le singole disposizioni sulle prescrizioni formali, i termini e i motivi per rifiutare le richieste di informazioni sono adeguate conformemente alla direttiva (UE) 2023/977. Visto che lo scambio di informazioni si svolge esclusivamente tramite lo SPOC, occorre inoltre precisare i processi tra lo SPOC e le autorit‡ svizzere di perseguimento penale nonchÈ tra lo SPOC e i punti di contatto nazionali e le autorit‡ di contrasto designate degli altri Stati Schengen.
Per motivi legati alla sistematica, la trasmissione spontanea di informazioni Ë disgiunta dalle richieste di informazioni e trattata in una sezione separata. Lo scambio spontaneo di informazioni di cui al vigente articolo 7 LSIS Ë ora disciplinato dai nuovi articoli 12 e
13. Oltre allo scambio di informazioni obbligatorio relativo a reati gravi elencati nel vigente allegato 1, Ë introdotta anche la trasmissione facoltativa di informazioni ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati che non rientrano in tale catalogo di reati.
AffinchÈ la COA fedpol, quale punto di contatto nazionale, possa assolvere i suoi compiti definiti dalla direttiva (UE) 2023/977 e dalla LSIS, deve poter trattare le informazioni trasmesse dalla Confederazione, dai Cantoni e dagli Stati Schengen e allestire statistiche all’attenzione della Commissione europea. I nuovi articoli 14 e 15 creano quindi le basi giuridiche necessarie al trattamento di dati degni di particolare protezione e all’allestimento di statistiche da parte del punto di contatto nazionale.
Nell’allegato 1 figurano gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen. L’allegato 2 elenca i dati personali che possono essere trasmessi ad altri Stati Schengen nel quadro dello scambio di informazioni Schengen. L’allegato 3 contiene infine una lista dei reati considerati dalla legislazione svizzera che corrispondono o sono equivalenti a quelli definiti dalla decisione quadro 2002/584/GAI. L’allegato Ë aggiornato, soprattutto per mezzo dell’aggiunta di ulteriori reati.
3.3 Commento ai singoli articoli
Premessa
Le novit‡ apportate alla direttiva (UE) 2023/977 richiedono un adeguamento di gran parte delle disposizioni della LSIS. Quest’ultima Ë pertanto oggetto di una revisione totale.
Ingresso
L’ingresso della LSIS vigente rimanda alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni