Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine
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Il paragrafo 5 chiede che le richieste di informazioni contengano tutti i dettagli necessari al loro trattamento e definisce le informazioni da fornire sistematicamente, quali una specifica dettagliata delle informazioni richieste o la finalit‡ per cui sono richieste le informazioni.
Il paragrafo 6 statuisce che la domanda debba essere presentata in una delle lingue incluse nell’elenco compilato dallo Stato richiesto, conformemente all’articolo 11 della direttiva.
Comunicazione di informazioni a seguito di richieste ai punti di contatto unici (art. 5)
Mentre l’articolo 4 concerne la richiesta di informazioni, l’articolo 5 della direttiva disciplina la risposta dello Stato destinatario della richiesta. Il paragrafo 1 definisce i termini di risposta che corrispondono a:
- otto ore in caso di richieste urgenti relative a informazioni direttamente accessibili;
- tre giorni di calendario in caso di richieste urgenti relative a informazioni indirettamente accessibili;
- sette giorni di calendario per tutte le altre richieste.
Il paragrafo 2 prevede una possibilità di derogare a tali termini se un’autorizzazione giudiziaria Ë necessaria. Lo Stato destinatario della richiesta deve tuttavia informarne lo SPOC dello Stato richiedente, specificando il ritardo previsto, e tenerlo al corrente delle evoluzioni.
Il paragrafo 3 statuisce che la risposta debba essere trasmessa nella stessa lingua della richiesta. Prevede inoltre che quando lo SPOC invia la risposta direttamente a un’autorità di contrasto designata dallo Stato membro richiedente senza passare per il rispettivo SPOC, invii a quest’ultimo una copia delle informazioni. È possibile derogare a questa regola qualora l’applicazione di quest’ultima rischi di compromettere un’indagine altamente sensibile in corso che richiede un adeguato livello di riservatezza, i casi di terrorismo o la sicurezza di una persona.
Rigetto delle richieste di informazioni (art. 6)
Il paragrafo 1 elenca i diversi motivi che possono essere invocati per opporsi allo scambio di informazioni. Lo SPOC respinge la richiesta di informazioni ad esempio se lo Stato destinatario della richiesta non dispone dell’informazione richiesta, se la richiesta non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 4 o se l’autorizzazione giudiziaria è stata rifiutata. » ugualmente possibile respingere una richiesta se vi sono motivi oggettivi per ritenere che la comunicazione delle informazioni richieste sia contraria agli interessi essenziali della sicurezza nazionale, metta a repentaglio il buon esito di un’indagine penale in corso o danneggi indebitamente gli importanti interessi tutelati di una persona giuridica. Inoltre gli Stati Schengen devono valutare con la dovuta diligenza se la richiesta di informazioni presentata al loro SPOC sia legata a un’eventuale violazione manifesta dei diritti fondamentali. Contrariamente alla decisione quadro 2006/960/GAI, lo scambio di informazioni su richiesta non si limita alla prevenzione e al perseguimento di reati gravi, bensÏ concerne la prevenzione e il perseguimento di reati contemplati dal diritto nazionale.
» infine previsto che i motivi del rigetto siano comunicati allo Stato richiedente. Se sono necessari chiarimenti o precisazioni, occorre richiederli allo Stato richiedente prima che la domanda sia respinta.