Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine
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L’ultima definizione è quella di dati personali (par. 8). A tale riguardo la direttiva rinvia alla direttiva (UE) 2016/680 che la Svizzera ha gi‡ recepito e trasposto.
Principi sullo scambio di informazioni (art. 3)
Il presente articolo definisce i principi che sottendono allo scambio di informazioni tra Stati Schengen, ossia:
- il principio di disponibilit‡: le informazioni a disposizione delle autorit‡ di contrasto di uno Stato Schengen possono essere comunicate allo SPOC o alle autorit‡ di contrasto competenti di altri Stati Schengen;
- il principio dell’accesso equivalente: le condizioni per la richiesta di informazioni agli SPOC o alle autorit‡ di contrasto di altri Stati Schengen sono equivalenti a quelle applicabili per la richiesta di informazioni analoghe all’interno di tale Stato;
- il principio di riservatezza: lo Stato che riceve un’informazione contrassegnata come riservata dallo Stato richiesto protegge questa informazione conformemente alle prescrizioni stabilite nel proprio diritto nazionale, offrendo un livello di riservatezza analogo a quello del diritto nazionale dello Stato che ha comunicato l’informazione;
- il principio della propriet‡ dei dati: le informazioni ottenute da un altro Stato possono essere comunicate a un altro Stato Schengen o a Europol solo con il consenso dello Stato che le ha comunicate inizialmente e alle condizioni dallo stesso imposte;
- il principio dell’affidabilità dei dati: i dati personali scambiati in virt˘ della direttiva che risultano inesatti, incompleti o non pi˘ aggiornati devono essere cancellati o rettificati, o il loro trattamento deve essere limitato, e lo Stato destinatario deve esserne informato.
Scambio di informazioni attraverso gli SPOC
Richieste di informazioni ai punti di contatto unici (art. 4)
Questo articolo disciplina la richiesta di informazioni stessa. Il paragrafo 1 prevede che gli Stati Schengen presentino alla Commissione europea un elenco delle autorit‡ di contrasto da essi designate, ossia le autorit‡ che insieme allo SPOC sono autorizzate a presentare richieste di informazioni agli SPOC di altri Stati Schengen.
Quando le autorit‡ di contrasto designate presentano una domanda a uno SPOC di un altro Stato, ne inviano contemporaneamente copia al loro SPOC. Il paragrafo 2 prevede una possibilit‡ di derogare a questa disposizione qualora l’applicazione di quest’ultima rischi di compromettere un’indagine altamente sensibile in corso che richiede un adeguato livello di riservatezza, i casi di terrorismo o la sicurezza di una persona.
Il paragrafo 3 precisa le condizioni da soddisfare per presentare una domanda allo SPOC di un altro Stato Schengen. Devono sussistere motivi oggettivi per ritenere che le informazioni richieste siano necessarie e proporzionate ai fini della prevenzione o individuazione dei reati o delle relative indagini, e che l’altro Stato disponga delle informazioni richieste.
Quando uno Stato Schengen richiede un’informazione, provvede a precisare se si tratta di una richiesta urgente. Il paragrafo 4 definisce i criteri che permettono di invocare l’urgenza, per esempio l’esistenza di una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di un’imminente minaccia alla vita o all’integrità di una persona.