Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine
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3.2 Attuazione pratica della direttiva
Come nell’ambito della trasposizione della decisione quadro 2006/960/GAI, l’utente futuro deve potersi basare su un testo di legge chiaro e completo. Le modifiche concrete da apportare alla LSIS sono riassunte qui di seguito.
La direttiva (UE) 2023/977 disciplina in modo vincolante le condizioni che si applicano alla trasmissione, su richiesta di uno Stato Schengen o spontanea, di informazioni relative a reati. Per scambiare dati personali serve una base giuridica e visto che lo scambio di informazioni nella LSIS vigente non era regolamentato in modo vincolante, occorre ora creare una pertinente base nell’avamprogetto di legge. Oltre alle modalit‡, Ë quindi necessario disciplinare anche le condizioni per lo scambio di informazioni. La direttiva (UE) 2023/977 si rivolge a ogni autorit‡ di polizia, doganale o altra che secondo il diritto nazionale Ë autorizzata a esercitare poteri pubblici e ad adottare misure coercitive al fine di prevenire, accertare e perseguire reati. Il campo di applicazione della LSIS comprende attualmente soltanto le autorit‡ di perseguimento penale della Confederazione, quindi l’Ufficio federale di polizia (fedpol), l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e il Ministero pubblico della Confederazione (MPC). La definizione di autorit‡ di contrasto competente ai sensi della direttiva (UE) 2023/977 si estende, tuttavia, anche alle autorit‡ cantonali di perseguimento penale. Per tenere debitamente conto di questo aspetto, nella LSIS occorre adeguare di conseguenza l’oggetto e il campo di applicazione all’articolo 1.
L’ambito di applicazione esteso della direttiva (UE) 2023/977 e le modalit‡ pi˘ dettagliate relative allo scambio di informazioni rendono indispensabile adeguare le definizioni nella LSIS. Quale novità, le definizioni necessarie all’applicazione della legge sono introdotte nell’articolo 2 dell’avamprogetto. Sono pertanto sostituite le definizioni attuali di autorit‡ di perseguimento penale della Confederazione (art. 3 LSIS) e di autorit‡ di perseguimento penale di altri Stati Schengen (art. 4 LSIS).
In base alla direttiva (UE) 2023/977 lo scambio di informazioni si svolge, salvo in pochi casi eccezionali, tramite i punti di contatto nazionali dei singoli Stati Schengen. Si tratta dello SPOC che coordina lo scambio di informazioni conformemente alla direttiva (UE) 2023/977. Secondo il vigente articolo 5 LSIS fedpol assolve gi‡ la funzione di punto di contatto nazionale, non sussiste tuttavia alcun obbligo di eseguire lo scambio di informazioni per il suo tramite. Il ruolo di fedpol quale perno dello scambio di informazioni Ë ora precisato nell’avamprogetto di legge e i suoi compiti sono ampliati. La direttiva (UE) 2023/977 offre agli Stati Schengen la possibilit‡ di autorizzare, oltre ai punti di contatto nazionali, anche singole autorit‡ di perseguimento penale a presentare autonomamente richieste di informazioni. Per coordinare al meglio lo scambio di informazioni e sgravare i Cantoni sul piano amministrativo, questa possibilit‡ Ë tuttavia scartata. La Centrale operativa e d’allarme di fedpol (COA fedpol) è designata quale punto di contatto nazionale sempre operativo. Funge da SPOC per tutte le informazioni o richieste pervenute e inviate e coordina lo scambio di informazioni sia con le autorit‡ di perseguimento penale degli altri Stati Schengen, sia con quelle svizzere. L’articolo 3 dell’avamprogetto di legge definisce il punto di contatto nazionale e i suoi compiti. Il vigente articolo 5 LSIS Ë quindi abrogato.
Il nuovo articolo 4 rimanda, come il vigente articolo 2 capoverso 3 LSIS, alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali nell’ambito dell’assistenza in materia di polizia (art. 349a–349h CP). Possono essere trasmessi unicamente i dati personali compresi nelle categorie di persone e di dati definite dalla direttiva (UE) 2023/977. Le singole categorie sono elencate nel nuovo allegato 2 dell’avamprogetto.