Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine
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Cooperazione tra punti di contatto unici (art. 17)
Gli Stati Schengen sono tenuti a incoraggiare la cooperazione tra lo SPOC e le autorit‡ di contrasto competenti. I responsabili dello SPOC devono riunirsi almeno una volta all’anno per incentivare questa cooperazione.
Disposizioni finali
Statistiche (art. 18)
Gli Stati Schengen sono tenuti a fornire alla Commissione europea statistiche sugli scambi di informazioni ai sensi della direttiva. Le statistiche richieste riguardano tra l’altro il numero di richieste di informazioni presentate, ricevute e rigettate.
Relazioni (art. 19)
Tre anni dopo l’entrata in vigore della direttiva, e in seguito ogni cinque anni, la Commissione europea presenta al Parlamento europeo e al Consiglio dell’UE una relazione di valutazione sull’attuazione della direttiva.
Quattro anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva, e in seguito ogni cinque anni, la Commissione europea presenta al Parlamento europeo e al Consiglio dell’UE una relazione di valutazione dell’efficacia della direttiva.
Modifica della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (art. 20) e abrogazione (art. 21)
La direttiva sostituisce le disposizioni della decisione quadro 2006/960/GAI (´iniziativa svedeseª), che Ë abrogata 18 mesi dopo l’entrata in vigore della direttiva.
Recepimento (art. 22)
Gli Stati Schengen devono adottare e comunicare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro 18 mesi dall’entrata in vigore della stessa. Iniziano ad applicare le disposizioni della direttiva esattamente 18 mesi dopo la sua entrata in vigore. L’articolo 13 relativo a SIENA è tuttavia applicabile solo quattro anni dopo l’entrata in vigore della direttiva.
3 Punti essenziali del testo di attuazione
3.1 La normativa proposta
L’obiettivo del presente decreto federale è di adempiere gli impegni, assunti nel quadro dell’AAS, concernenti il recepimento e la trasposizione degli sviluppi dell’acquis di Schengen e di creare disposizioni giuridiche chiare e comprensibili per soddisfare gli impegni formulati nella direttiva (UE) 2023/977. Quest’ultima va a sostituire la decisione quadro 2006/960/GAI, che all’epoca era stata trasposta nel diritto svizzero con l’entrata in vigore della LSIS.
Visto che esiste gi‡ una legge federale che disciplina lo scambio di informazioni con gli Stati Schengen nell’ambito del perseguimento penale, Ë opportuno mantenerla e adeguarla alle nuove prescrizioni della direttiva (UE) 2023/977. Questo permette di integrare, come finora, i complementi, le precisazioni o le disposizioni completamente nuove sullo scambio di informazioni in un quadro chiaro gi‡ esistente.