Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine
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- l’organizzazione, i compiti, la composizione e le capacit‡ degli SPOC di ogni Stato Schengen.
Il paragrafo 2 restringe l’ambito di applicazione della direttiva specificando in modo esplicito che essa non si applica agli scambi di informazioni disciplinati da altri atti giuridici dell’UE. Precisa inoltre che gli Stati Schengen possono adottare o mantenere accordi bilaterali o multilaterali volti ad agevolare ulteriormente lo scambio di informazioni.
Il paragrafo 3 statuisce che la direttiva non impone agli Stati Schengen di procurarsi le informazioni mediante misure coercitive, di conservare le informazioni ai fini esclusivi della loro comunicazione agli altri Stati Schengen o di comunicare a un altro Stato Schengen informazioni da utilizzare a titolo di prova nell’ambito di un procedimento giudiziario. Il paragrafo 4 precisa quest’ultimo punto, stabilendo che non è consentito a uno Stato Schengen di utilizzare le informazioni ottenute in virt˘ della direttiva, salvo il caso in cui lo Stato che ha fornito le informazioni vi abbia acconsentito.
Definizioni (art. 2)
L’articolo 2 della direttiva elenca diverse definizioni sulle quali si basano gli articoli seguenti.
Il paragrafo 1 contiene la definizione di autorit‡ di contrasto competente: si tratta di qualsiasi autorit‡ di polizia, doganale o altra autorit‡ competente, ai sensi del diritto nazionale, a esercitare l’autorità e ad adottare misure coercitivi ai fini della prevenzione e dell’individuazione dei reati o delle relative indagini. Per la Svizzera, questa definizione include anche le autorit‡ cantonali di polizia e di perseguimento penale. I servizi delle attivit‡ informative sono per contro esplicitamente esclusi da tale definizione.
Il paragrafo 2 statuisce invece che per autorità di contrasto designata s’intende un’autorit‡ di contrasto autorizzata a presentare richieste di informazioni agli SPOC di altri Stati Schengen.
Il paragrafo 3 contiene la definizione di reato grave. La direttiva rinvia a tale riguardo a due altri atti dell’Unione, ossia alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio14 relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri e al regolamento (UE) 2016/79415 che disciplina l’attività di Europol. Sono pertanto considerati reati gravi ai sensi della direttiva i reati che possono essere oggetto di un mandato di arresto europeo e che rientrano nel mandato di Europol.
I paragrafi 4–7 definiscono le informazioni nonchÈ le loro categorie. Viene in particolare fatta la distinzione tra informazioni direttamente e indirettamente accessibili. Un’informazione Ë considerata direttamente accessibile se lo SPOC o un’autorità di contrasto competente dello Stato Schengen vi ha accesso. L’informazione è invece indirettamente accessibile se lo SPOC o un’autorità di contrasto competente dello Stato Schengen deve richiedere l’informazione ad altre autorit‡ pubbliche o a parti private. In virt˘ del sistema federalista della Svizzera, lo SPOC non ha accesso diretto ai dati dei sistemi d’informazione cantonali. Le informazioni vanno quindi richieste alle autorit‡ cantonali di perseguimento penale.
14 Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull’adozione della decisione quadro, GU L 190 del 18.07.2002, pag. 1.
15 Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI, GU L 135 del 24.05.2016, pag. 53.