Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine

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informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa. Sono possibili eccezioni se lo scambio di informazioni richiede il coinvolgimento di Paesi terzi od organizzazioni internazionali, se l’urgenza della richiesta di informazioni richiede l’uso temporaneo di un altro canale di comunicazione o se un incidente tecnico od operativo imprevisto impedisce di utilizzare SIENA per lo scambio di informazioni. Il paragrafo 3 richiede che lo SPOC e le autorit‡ di contrasto competenti siano direttamente collegate a SIENA.

SPOC per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri

Istruzione o designazione e compiti e capacit‡ del punto di contatto unico (art. 14)

L’articolo 14 elenca i diversi criteri che deve soddisfare lo SPOC di uno Stato Schengen. In breve, deve essere in grado di ricevere e valutare le richieste di informazioni presentate da altri Stati, di inoltrarle alle autorit‡ di contrasto nazionali competenti, di coordinare l’analisi della richiesta e strutturare l’informazione e, infine, di comunicarla a un altro Stato se le condizioni sono soddisfatte.

Il paragrafo 3 prevede che lo SPOC abbia accesso a tutte le informazioni di cui dispongono le autorit‡ di contrasto competenti del pertinente Stato Schengen. Per la Svizzera, ciÚ implica in particolare che lo SPOC debba poter accedere alle informazioni delle polizie cantonali. Inoltre in virt˘ di questa disposizione, lo SPOC deve svolgere i propri compiti 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, e disporre del personale e delle risorse necessarie per assolvere i propri compiti. Le autorit‡ giudiziarie competenti a concedere le autorizzazioni giudiziarie devono essere inoltre a disposizione sette ore su sette, 24 ore al giorno.

Organizzazione, composizione e formazione (art. 15)

L’articolo 15 precisa che spetta agli Stati Schengen determinare l’organizzazione e la composizione del loro SPOC in modo tale che esso possa svolgere i propri compiti. Il paragrafo 2 statuisce tuttavia che la composizione dello SPOC deve comprendere in particolare membri dell’unità nazionale Europol, dell’ufficio SIRENE e dell’ufficio centrale nazione Interpol, nella misura in cui lo Stato Schengen interessato sia tenuto dal pertinente diritto o accordo internazionale a istituire tali unit‡.

Gli Stati Schengen devono ugualmente assicurare che il personale dello SPOC sia adeguatamente qualificato per svolgere le mansioni di quest’ultimo. Il personale dello SPOC deve avere dimestichezza con gli strumenti di comunicazione, i diritti relativi alle attivit‡ dello SPOC, in particolare quelli concernenti la protezione dei dati personali, e con le lingue incluse nell’elenco trasmesso alla Commissione europea.

Sistema di gestione dei casi (art. 16)

L’articolo 16 disciplina le caratteristiche che il sistema di gestione dei casi dello SPOC deve soddisfare. Tale sistema deve ad esempio poter registrare le richieste di informazioni ricevute e inviate, le comunicazioni tra lo SPOC e le autorit‡ di contrasto competenti e le informazioni comunicate agli Stati Schengen. Deve essere inoltre interoperabile con SIENA e generare le statistiche richieste dalla direttiva.

I rischi connessi alla cibersicurezza devono essere gestiti e trattati in modo prudenti e i dati personali devono restare nel sistema di gestione dei casi solo per il tempo necessario e proporzionato allo SPOC per svolgere i suoi compiti prima di essere definitivamente cancellati.