Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine

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ricevuti dagli Stati Schengen nonchÈ per i dati trasmessi agli Stati Schengen da parte delle autorit‡ svizzere di perseguimento penale. La COA fedpol puÚ trattare dati se Ë necessario ad adempiere i compiti seguenti:

- ricevere e valutare richieste di informazioni;

- inoltrare richieste di informazioni alle autorit‡ di perseguimento penale compe-

tenti, coordinare il trattamento delle richieste e la comunicazione di informazioni tra le autorit‡ pertinenti sulla base di tali richieste;

- coordinare l’analisi e la preparazione delle informazioni per la loro trasmissione

al punto di contatto nazionale ed eventualmente alle autorit‡ di contrasto competenti di altri Stati Schengen;

- comunicare informazioni agli altri Stati Schengen su richiesta o in via spontanea;

- rifiutare la comunicazione di informazioni e, se necessario, chiedere chiarimenti

o precisazioni;

- trasmettere le richieste di informazioni ai punti di contatto nazionali di altri Stati

Schengen e, laddove necessario, eventuali chiarimenti o precisazioni;

- allestire statistiche conformemente all’articolo 15 dell’avamprogetto di legge

all’attenzione della Commissione europea e della Confederazione Svizzera.

Quando tratta dati personali, la COA fedpol deve tenere conto dei principi in materia di protezione dei dati sanciti dalla LPD. I dati detenuti dalle autorit‡ cantonali, sottostanno al pertinente diritto cantonale.

Per adempiere i suoi compiti, la COA fedpol puÚ trattare anche dati degni di particolare protezione relativi a persone giuridiche. Nella LPD il trattamento di dati concernenti persone giuridiche Ë escluso dal campo di applicazione materiale della LPD stessa. L’articolo 57r LOGA costituisce la base legale direttamente applicabile che consente alla COA fedpol di trattare dati di persone giuridiche, compresi i dati degni di particolare protezione45.

Per il trattamento dello scambio di informazioni, la COA fedpol puÚ avvalersi del sistema di polizia per la gestione centralizzata delle pratiche e degli atti (ORMA) di cui all’articolo 18 LSIP46. Questo sistema, utilizzato per la cooperazione a livello nazionale e internazionale, permette di registrare e trattare tramite SIENA richieste e informazioni in entrata e uscita da altri Stati Schengen. Per mezzo delle appropriate impostazioni predefinite in ORMA Ë possibile garantire che il trattamento dei dati sia circoscritto al minimo indispensabile per le finalit‡ perseguite. Nel 2026 ORMA verr‡ presumibilmente sostituito da Neo che offrir‡ le stesse funzioni ma in maniera ottimizzata. ORMA soddisfa le condizioni di cui all’articolo 16 della direttiva (UE) 2023/977. La gestione e l’utilizzo di ORMA sono retti dall’articolo 18 LSIP.

45 Messaggio del 15 set. 2017 concernente la legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati, FF 2017 5939, in particolare pag. 6092

46 RS 361