Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine
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1.5 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale
Il presente progetto non Ë stato annunciato nÈ nel messaggio del 29 gennaio 202010 sul programma di legislatura 2019–2023 nÈ nel decreto federale del 21 settembre 202011 sul programma di legislatura 2019–2023.
Il recepimento del presente sviluppo dell’acquis di Schengen contribuisce tuttavia all’attuazione dell’indirizzo politico 3, obiettivo 14 per la legislatura 2019–2023.
Precisando il quadro esistente, la direttiva (UE) 2023/977 permette uno scambio pi˘ efficace delle informazioni pertinenti per le autorit‡ di contrasto degli Stati Schengen. Il fatto di condividere tali informazioni con le autorit‡ competenti entro i termini impartiti Ë in linea con gli obiettivi in materia di lotta alla violenza, alla criminalit‡ e al terrorismo e consente di contrastare in modo efficace tali fenomeni. Pertanto, con il recepimento e la trasposizione della direttiva, la Svizzera contribuisce a garantire la sicurezza dei propri abitanti come pure di quelli degli altri Stati Schengen.
2 Principi generali e contenuto
2.1 Panoramica della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di infor-
mazioni tra le autorit‡ di contrasto degli Stati membri
La direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorit‡ di contrasto degli Stati membri Ë stata elaborata allo scopo di modernizzare il quadro normativo esistente e di armonizzare lo scambio di informazioni nello spazio Schengen. La direttiva abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio che concretizzava il principio di disponibilit‡ delle informazioni a livello europeo e che la Svizzera ha trasposto nel suo diritto nazionale con l’entrata in vigore della LSIS. La decisione quadro promuoveva gi‡ lo scambio di informazioni tra autorit‡ di perseguimento penale degli Stati europei, ragion per cui la direttiva non richiede la creazione di un sistema completamente nuovo. La direttiva contiene diverse precisazioni atte ad adeguare il quadro legale relativo allo scambio di informazioni in materia di polizia.
Innanzitutto, nella direttiva sono precisati i diversi termini previsti per rispondere a una richiesta di informazioni presentata da un altro Stato Schengen. Nei casi urgenti le informazioni devono essere condivise entro otto ore, nella misura in cui siano direttamente accessibili. Gli altri termini previsti sono di tre giorni per le richieste urgenti relative a informazioni indirettamente accessibili e di sette giorni per tutte le altre richieste.
La direttiva (UE) 2023/977 amplia ugualmente il campo d’applicazione dello scambio di informazioni su richiesta. Non si tratta infatti pi˘ di rispondere soltanto alle richieste di informazione concernenti reati gravi, ma anche a quelle su reati passibili di una pena detentiva superiore a un anno.
Per rispondere a queste richieste, ogni Stato Schengen dispone di uno SPOC, operativo 24 ore su 24, sette giorni su sette, dotato di un sistema di trattamento dei casi e di un accesso ai dati richiesti. La novit‡ introdotta dalla direttiva consiste nella precisazione dei compiti che lo SPOC deve svolgere nonchÈ delle sue capacit‡, della sua organizzazione e composizione. Tali disposizioni mirano a definire uno standard comune per tutti gli SPOC dello spazio Schengen.
10 FF 2020 1565
11 FF 2020 7365