Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 13 pagine

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2.2.6 Varie

Il PLR sostiene la cooperazione internazionale e riconosce la necessità di una collaborazione tra Stati Schengen. Obietta, tuttavia, che tale collaborazione non vada a scapito della sovranità nazionale e dell’autonomia giuridica della Svizzera. Il PLR chiede che la trasposizione avvenga nel rispetto dei principi fondamentali cari al partito.

2.3 Pareri sui singoli articoli dell’avamprogetto della LSIS

2.3.1 Art. 2 Definizioni

BL ritiene che i pubblici ministeri debbano essere esclusi dalla definizione di autorità di perseguimento penale. Secondo BL i pubblici ministeri non possono infatti far ricorso allo scambio di informazioni ai sensi della LSIS visto che tutte le informazioni sono parte integrante degli incarti utilizzati successivamente in un procedimento giudiziario e che ciò adempirebbe dunque il motivo di rifiuto secondo cui le informazioni richieste non possono essere utilizzate dinanzi a un’autorità giudiziaria. Per BE non vi è chiarezza sulla questione se i pubblici ministeri cantonali rientrino o meno nella definizione proposta.

Per quanto concerne la lettera d, BL sottolinea che gli atti d’accusa, i verbali d’interrogatorio o i risultati di misure coercitive non possono essere oggetto di richieste di informazioni ai sensi della LSIS, nemmeno se figurano in una banca dati di polizia. Per considerare un’informazione «disponibile» secondo la LSIS non è sufficiente il fatto che l’informazione sia registrata in una banca dati di polizia.

La CCPCS giudica problematico raccogliere informazioni disponibili indirettamente, secondo la lettera d numero 2, presso altre autorità, segnatamente quelle migratorie, fiscali o giudiziarie. Occorrerebbe stabilire pertinenti procedure con queste autorità.

2.3.2 Art. 3 Punto di contatto nazionale

NW e UR temono di non disporre delle capacità necessarie per la traduzione se dovessero ricevere richieste in una lingua che non sia tedesco. Chiedono pertanto che fedpol traduca le richieste prima di inoltrarle ai Cantoni. Anche la CCPCS ritiene che occorra chiarire la questione della traduzione.

AsyLex approva il fatto che la COA fedpol si occupi del coordinamento dello scambio di informazioni permettendo così un trattamento uniforme delle richieste di informazioni da parte di altri Stati. ZH afferma che la ripartizione dei compiti tra la COA fedpol e i Cantoni tiene conto della struttura federalista della Svizzera. Il Centro considera che la designazione della COA fedpol come SPOC è opportuna e che rispetta il principio di sussidiarietà.

2.3.3 Art. 5 Sicurezza delle informazioni

La CCPCS è del parere che la questione della gestione armonizzata delle informazioni classificate non è chiarita in modo definitivo.

BL rileva che le informazioni sulla «presunta implicazione in attività criminali» o su un perseguimento penale in corso devono essere classificate come segrete dato che la persona in questione potrebbe essere oggetto di misure di sorveglianza segrete e non essere a conoscenza dell’inchiesta penale.