Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine
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linee guida dei negoziati in vista dei triloghi con il Parlamento europeo e la Commissione europea svoltisi a più riprese tra il 4 maggio e il 13 giugno 2023, data in cui è stato possibile trovare un compromesso. Il regolamento è stato adottato l’8 novembre 2023 dal COREPER, e il 29 giugno 2023 dalla Commissione LIBE. Il compromesso raggiunto è stato successivamente approvato dal Parlamento europeo (in plenum) il 18 ottobre 2023 e dal Consiglio dei ministri il 13 novembre 2023. L’adozione formale del regolamento è avvenuta in seguito il 22 novembre 2023 in occasione della firma da parte dei presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio dell’UE. Lo sviluppo dell’acquis di Schengen è stato adottato il 13 novembre 2023 e notificato lo stesso giorno alla Svizzera.
1.5 Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis di Schengen
In virtù dell’articolo 2 paragrafo 3 AAS, la Svizzera si è in linea di massima impegnata a recepire e, nella misura in cui ciò sia necessario, a trasporre nel diritto interno tutti gli atti emanati dall’UE come sviluppi dell’acquis di Schengen. L’articolo 7 AAS prevede una procedura particolare per il recepimento e la trasposizione nel diritto nazionale degli sviluppi dell’acquis di Schengen. Innanzitutto, l’UE notifica «immediatamente» alla Svizzera l’avvenuta adozione di un atto che costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen. In seguito, il Consiglio federale ha a disposizione un termine di 30 giorni a decorrere dall’adozione dell’atto da parte dell’UE per comunicare all’organo competente (Consiglio dell’UE o Commissione europea) se ed eventualmente entro quale termine la Svizzera intende recepire lo sviluppo (art. 7 par. 2 lett. a AAS). Se lo sviluppo da recepire è giuridicamente vincolante, la notifica da parte dell’UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note, che dal punto di vista svizzero rappresenta un trattato internazionale. In linea con le disposizioni costituzionali, questo trattato deve essere approvato dal Consiglio federale o dal Parlamento e, in caso di referendum, dal Popolo. Siccome nel caso in oggetto il regolamento europeo notificato alla Svizzera assume un carattere vincolante e dunque il suo recepimento richiede uno scambio di note, l’approvazione di quest’ultimo compete all’Assemblea federale (cfr. cap. 5.1). La Svizzera ha pertanto informato l’UE che, sul piano giuridico, lo sviluppo dell’acquis di Schengen in questione può essere per lei vincolante soltanto «previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b AAS). La Svizzera ha al massimo due anni di tempo a decorrere dalla notifica dell’atto da parte dell’UE per recepire e trasporre tale sviluppo; anche un eventuale referendum deve avere luogo entro tale termine. Una volta completata la procedura nazionale e adempiuti tutti i requisiti costituzionali legati al recepimento e alla trasposizione del regolamento europeo, la Svizzera ne informa immediatamente per scritto il Consiglio dell’UE e la Commissione europea. Se non è indetto il referendum, questa notifica ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario ed equivale alla ratifica dello scambio di note.
Partendo dalla data di adozione formale dell’atto (22.11.2023), il termine per il recepimento e la trasposizione dei regolamenti scade dunque il 22 novembre 2025. L’UE prevede di mettere in funzione la piattaforma europea all’inizio del 2026. L’eventuale mancato recepimento di uno sviluppo dell’acquis di Schengen potrebbe comportare,