Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine

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per soggiorni sia di breve che di lunga durata. Il regolamento (UE) 2023/268522 che ha formalizzato tali modifiche è stato notificato alla Svizzera il 13 novembre 2023, contemporaneamente al presente sviluppo dell’acquis di Schengen. Sono altresì definite le nozioni di firma elettronica, notifica elettronica e chatbot.

Articolo 3 paragrafo 5 lettere b e d

Quale novità, l’articolo fa riferimento non solo ai familiari di cittadini europei, ma anche ai familiari di cittadini del Regno Unito beneficiari dell’accordo di recesso UE- Regno Unito. L’esenzione dal visto di transito aeroportuale, che vale già per i cittadini di Stati terzi familiari di persone che beneficiano della libera circolazione nello spazio Schengen o di cittadini dell’UE, a seguito della BREXIT è pertanto estesa anche ai familiari di cittadini britannici. Sono altresì esonerati da tale visto i detentori di titoli di soggiorno di un Paese europeo che non recepisce il presente sviluppo dell’acquis di Schengen o non lo recepisce ancora per intero.

Articolo 8 paragrafo 4bis

Il nuovo paragrafo 4bisprevede che gli accordi bilaterali conclusi tra uno Stato rappresentante e uno Stato rappresentato in virtù dell’articolo 8 paragrafo 4 del codice dei visti figurino nella piattaforma europea e siano consultabili.

Articolo 9 paragrafi 1bis, 1tere 4 lettera d

L’articolo 9 del codice dei visti disciplina le modalità pratiche per la presentazione di una domanda. Per quanto riguarda la nuova piattaforma messa a disposizione, i paragrafi in questione rinviano al regolamento (CE) n. 767/2008 (regolamento VIS). Essi prevedono che, in linea di massima, qualsiasi domanda di visto per soggiorni di breve durata debba essere inoltrata tramite la nuova piattaforma europea: sono tuttavia possibili eccezioni, soprattutto per motivi umanitari, di forza maggiore o in casi particolari debitamente giustificati (par. 1ter). Anche i membri di un governo nazionale possono depositare una domanda di visto per via diplomatica e non mediante la piattaforma europea. Sono per giunta fatti salvi le domande di proroga e i visti rilasciati alle frontiere esterne di Schengen (par. 1bis). I membri invitati di delegazioni ufficiali sono parimenti esentati.

Nel paragrafo 4, tra le persone che possono presentare una domanda servendosi della piattaforma europea figurano ormai, oltre agli intermediari commerciali accreditati, anche coloro che sono autorizzati ad agire a nome del richiedente (lett. d).

Articolo 10 paragrafi 1, 1bis, 1tere 3

Il nuovo paragrafo 1 impone ai richiedenti di presentarsi di persona per le procedure previste dagli articoli 12 e 13 del codice dei visti, vale a dire il rilevamento dei dati biometrici (impronte digitali, immagine del volto) e la verifica del documento di viaggio.

22 Regolamento (UE) 2023/2685 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto, GU L, 2023/2685, 7.12.2023.