Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine

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nel caso estremo, la fine della cooperazione di Schengen e quindi anche di Dublino (cfr. art. 7 par. 4 AAS in combinato disposto con l’art. 14 par. 2 AAD11)12.

1.6 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale

Il presente disegno non figura espressamente né nel messaggio del 29 gennaio 202013 sul programma di legislatura 2019-2023 né nel decreto federale del 21 settembre 202014 sul programma di legislatura 2019-2023. Esso si inserisce tuttavia nell’obiettivo 13 del suddetto programma: «la Svizzera dirige la migrazione, ne utilizza il potenziale economico e sociale e si adopera a favore della collaborazione internazionale».

Il presente sviluppo di Schengen rientra anche nell’indirizzo 1 («La Svizzera assicura la sua prosperità e sfrutta le opportunità offerte dalla digitalizzazione e dallo sviluppo sostenibile») degli obiettivi del Consiglio federale per il 202315 nonché nel tema centrale 2023 «diritto favorevole alla digitalizzazione» della Strategia Svizzera digitale del Consiglio federale16.

2 Presentazione del regolamento (UE) 2023/2667

2.1 Principali modifiche apportate dal regolamento europeo

La modifica proposta semplifica e armonizza la procedura di domanda di visto Schengen, il che consentirà di ridurre in una certa misura gli oneri amministrativi per gli Stati Schengen e contribuirà a incrementare la sicurezza sia della procedura di rilascio del visto Schengen che nello spazio Schengen. Si tratta di una soluzione per giunta rispettosa della protezione dei dati e dei diritti fondamentali in quanto il trattamento dei dati personali (anche di quelli degni di particolare protezione) dei richiedenti il visto è disciplinato in modo preciso e si limita al minimo necessario. Essa implica lo sviluppo di una piattaforma europea per le domande di visto digitale per soggiorni di breve durata e impone l’impiego del visto digitale. Un periodo transitorio di sette anni è previsto in particolare per permettere agli Stati Schengen che utilizzano o sviluppano proprie piattaforme nazionali di sostituirle con la piattaforma europea. In questa fase di transizione, ogni Stato Schengen è libero di scegliere quando collegarsi alla piattaforma europea per le domande di visto, comunicando però all’UE la data prevista del suo allacciamento al momento dell’entrata in funzione della piattaforma europea.

11 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, RS 0.142.392.68.

12 Cfr. messaggio concernente l’approvazione degli Accordi bilaterali fra la Svizzera e l’Unione europea, inclusi gli atti legislativi relativi alla trasposizione degli Accordi («Accordi bilaterali II»), FF 2004 5273, in particolare 5433 segg.

13 FF 2020 1565

14 FF 2020 7365, in particolare 7370

15 www.bk.admin.ch > Documentazione > Aiuto alla condotta strategica > Obiettivi del Consiglio federale.

16 www.digital.swiss