Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine
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1.4 Svolgimento ed esito dei negoziati
Il 27 aprile 2022, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento finalizzata alla creazione di una piattaforma europea elettronica per i visti. Le discussioni in seno al gruppo di lavoro del Consiglio dell’UE, durate da luglio 2022 a marzo 2023, sono state particolarmente intense riguardo ai seguenti aspetti: la forma precisa del visto digitale, la sua registrazione e il suo controllo in caso di problemi tecnici, i criteri per stabilire quale Stato è competente per il trattamento della domanda di visto nonché l’accesso alla piattaforma europea, in particolare per i terzi che offrono servizi legati alla procedura di visto. La Svizzera ha partecipato attivamente ai negoziati nel quadro del suo diritto di parola.
Il regolamento (UE) 2023/2667 prevede regole particolari per i beneficiari dell’accordo concluso il 18 ottobre 2019 tra l’UE e il Regno Unito sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica concluso tra l’UE e la Gran Bretagna (accordo di recesso UE-Regno Unito). La Svizzera si è dichiarata favorevole al riconoscimento dei diritti derivanti dal suddetto accordo pur non avendolo sottoscritto. Gli stessi principi valgono per i cittadini britannici che risiedono in Svizzera e i loro familiari. La Svizzera ha pertanto espressamente richiesto che vengano ugualmente riconosciuti i diritti similari dei beneficiari dell’accordo Svizzera-Regno Unito9, che protegge i diritti acquisiti (in particolare diritto al soggiorno, alle prestazioni sociali o al riconoscimento delle qualifiche professionali), dei cittadini svizzeri e britannici nonché dei loro familiari cittadini di Paesi terzi. Per garantire tale riconoscimento da parte dell’UE e l’applicazione del principio di reciprocità, la Svizzera ha chiesto che tali diritti, non potendo essere citati nel presente regolamento, siano menzionati perlomeno nel manuale dei visti Schengen.
La Svizzera ha altresì chiesto che i rimandi alla direttiva 2004/38/CE10 siano completati con la menzione di tutti gli accordi che garantiscono diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’UE, come per esempio l’accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681).
La Svizzera ha inoltre posto numerose domande concernenti il ruolo dei terzi che intervengono nella procedura di visto, il periodo transitorio previsto, la maniera di procedere se unicamente alcuni Stati partecipano alla piattaforma europea nonché la gestione del volume delle domande e le relative conseguenze. Alcune questioni non erano ancora state interamente chiarite al termine dei negoziati.
Il 7 febbraio 2023, la Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (Commissione LIBE) ha pubblicato un rapporto sulla suddetta proposta. Il 29 marzo 2023, il Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER) ha definito le
9Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso il 25 febbraio 2019, RS
0.142.113.672.
10 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.