Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine
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− disposizioni particolari applicabili ai richiedenti il visto che sono familiari di cittadini del Regno Unito beneficiari dell’accordo di recesso UE-Regno Unito8.
La procedura di visto e le regole materiali per il rilascio dei visti stabilite dal codice dei visti rimangono invariate; la trasmissione elettronica è prevista unicamente per la presentazione delle domande e la notifica delle relative decisioni. Gli Stati hanno la facoltà di contemplare delle eccezioni all’utilizzo della piattaforma europea per quanto riguarda i visti per soggiorni di breve durata. Dal momento in cui uno Stato Schengen si dichiara competente, i dati registrati temporaneamente sulla piattaforma sono trasferiti al sistema nazionale visti ai fini del trattamento della domanda.
Attualmente la messa in funzione della piattaforma europea è prevista all’inizio del 2026; la Svizzera dovrebbe collegarsi a essa non prima del 2028. Attualmente si prevede che le relative basi legali entrino in vigore nel gennaio 2026.
1.3 Panoramica delle novità introdotte dal regolamento
Lo sviluppo della piattaforma europea collegata al VIS garantisce miglioramenti puntuali. Vanno sottolineate in particolare le novità seguenti:
− obbligo di presentare la domanda di visto Schengen per soggiorni di breve durata online sulla piattaforma europea, la quale determinerà automaticamente lo Stato Schengen competente per il trattamento della domanda in base a criteri predefiniti;
− le eccezioni al principio generale dell’obbligo di utilizzare la piattaforma europea devono essere concretizzate dagli Stati Schengen. Le eccezioni previste dal regolamento non costituiscono dei divieti formali, ma lasciano la libertà di scegliere tra il processo utilizzato finora e quello digitale;
− la nuova piattaforma europea consente di armonizzare la procedura di domanda e di garantire che i richiedenti abbiano un solo interlocutore. Lo Stato Schengen competente è designato in base ai criteri vigenti della durata del soggiorno, dello Stato del primo ingresso e del Paese legato allo scopo principale del soggiorno;
− ai richiedenti, la piattaforma fornirà informazioni aggiornate sui visti Schengen per soggiorni di breve durata nonché tutte le indicazioni necessarie riguardo ai requisiti e alle procedure;
− sotto il profilo tecnico, i visti digitali si avvalgono delle più recenti tecnologie, applicate sia ai visti per soggiorni di breve che di lunga durata.
8 Accordo del 18 ottobre 2019 sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica concluso tra l’UE e il Regno Unito («accordo di recesso UE-Regno Unito»), GU C 384 I del 12.11.2019, pag. 1.