Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine
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La piattaforma europea svolgerà un accertamento preliminare della competenza dello Stato Schengen in base ai criteri della durata e della finalità principale del soggiorno da un lato e della ricevibilità della domanda (documenti giustificativi, documenti di viaggio, identificatori biometrici, diritti per i visti) dall’altro.
I dati dei richiedenti il visto verranno conservati provvisoriamente sulla piattaforma europea, per poi essere cancellati dopo il loro trasferimento nel sistema nazionale dello Stato competente. Di conseguenza, tutti gli Stati che hanno già parzialmente digitalizzato i propri sistemi di domanda (p. es. mediante moduli elettronici) dovrebbero essere in grado di riutilizzare l’interfaccia usata per trasmettere i dati al proprio sistema nazionale. Gli Stati partecipanti che hanno approntato strumenti per digitalizzare il trattamento nazionale delle domande di visto potranno mantenere le loro soluzioni tecniche attuali. Oltre a ridurre i rischi per la sicurezza o la protezione dei dati, la conservazione decentrata permette anche di ridurre i costi per gli Stati che hanno già investito nella digitalizzazione.
La proposta non tange in alcun modo i rimedi giuridici del diritto nazionale. Gli Stati partecipanti mantengono la piena libertà di digitalizzare o meno i rimedi giuridici legati al rifiuto o alla revoca di un visto. Questo aspetto viene comunque affrontato nel quadro del recepimento del presente sviluppo dell’acquis di Schengen.
La revisione del regolamento VIS introduce essenzialmente modifiche correlate alla piattaforma europea collegata alla copia del C-VIS, stabilisce regole in materia di notifica, definisce la piattaforma e i suoi contenuti e disciplina i relativi requisiti per gli Stati e l’agenzia eu-LISA. La revisione del codice dei visti concerne invece i nuovi processi indotti dalla digitalizzazione per quanto riguarda in particolare la competenza e la ricevibilità delle domande di visto per soggiorni di breve durata, le eccezioni generali all’obbligo di utilizzare la piattaforma europea per i visti per soggiorni di breve durata nonché la definizione di visto digitale.
La revisione della CAS prevede l’introduzione di un nuovo visto digitale anche per i soggiorni di lunga durata. La modifica al regolamento (UE) 2017/222617 tiene conto del visto digitale nel quadro del sistema di ingressi e uscite (EES). Le modifiche agli altri regolamenti europei riguardano la digitalizzazione dei diversi visti di transito.
17 Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.