Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine

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2.2 Commento alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2667

2.2.1 Articolo 1: Modifiche del regolamento (CE) n. 810/2009

Questo articolo include tutte le modifiche del regolamento (CE) n. 810/200918 (codice dei visti) necessarie legate alla nuova piattaforma per la domanda di visto dell’UE collegata al sistema centrale d’informazione visti (C-VIS).

Il codice dei visti disciplina le procedure e le condizioni per il rilascio di visti per soggiorni brevi (al massimo 90 giorni in un periodo di 180 giorni) da parte degli Stati Schengen. Tale regolamento si applica ai cittadini di Paesi terzi che devono essere in possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne (conformemente al regolamento [UE] 2018/180619). Esso elenca altresì i Paesi terzi i cui cittadini devono disporre di un visto di transito aeroportuale per accedere alle zone di transito internazionali degli aeroporti degli Stati membri (allegato IV); inoltre regolamenta il rilevamento degli indicatori biometrici nel C-VIS. Alcune modifiche previste non sono direttamente legate alla nuova piattaforma europea (art. 1 e 3).

Articolo 1 paragrafo 2 lettera c

All’articolo 1 paragrafo 2 del codice dei visti è stata aggiunta una nuova lettera c, che garantisce i diritti di soggiorno di cui godono i cittadini di Paesi terzi che sono familiari di cittadini del Regno Unito beneficiari dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso UE-Regno Unito»20).

I diritti di soggiorno di questi cittadini di Stati terzi sono così fatti salvi e garantiti. Le eventuali agevolazioni di cui beneficiano tali familiari nella misura in cui sono soggetti all’obbligo del visto saranno precisati negli atti di esecuzione della Commissione europea, e in particolare nel manuale dei visti (art. 13 par. 3 dell’accordo di recesso UE-Regno Unito).

Articolo 2

Nell’articolo 2 viene ridefinita la nozione di modulo di domanda, che, d’ora in poi, sarà disponibile sia online che su carta. È stata inoltre aggiunta la definizione di visto digitale, ossia un visto emesso secondo il regolamento (CE) n. 1683/9521. Il regolamento (CE) n. 1683/95 è stato modificato al fine di precisare la forma del visto digitale

18 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) 2019/1155, GU L 188 del 12.7.2019, pag. 25.

19 Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/850, GU L 110 del 25.4.2023, pag. 1.

20 GU L n. 29 del 31.1.2020, pag. 7.

21 Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti, GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/1370, GU L 198 del 28.7.2017, pag. 24.