Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine

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eccezionali emessi alla frontiera. Le autorità incaricate delle domande di visto diplomatico non hanno accesso alla piattaforma europea, così come le autorità cantonali che trattano unicamente le domande di visti nazionali.

Lettera b

Anche i terzi incaricati sono autorizzati ad accedere alla piattaforma europea, in particolare per inserire i dati relativi al modulo di domanda. La lettera in questione rinvia all’articolo 98b LStrI (delega a terzi di compiti inerenti al rilascio del visto).

Lettera c

I richiedenti il visto e le persone autorizzate hanno infine la possibilità non solo di depositare la domanda di visto, ma anche di consultare la piattaforma europea per seguire gli sviluppi della procedura e verificare la validità del visto concesso.

Lettera d

Allo stesso scopo, è pure previsto che determinate autorità locali, università o datori di lavoro possano accedere a un servizio Internet particolare legato alla piattaforma. Nessun’altra autorità o terzi hanno accesso a questa nuova piattaforma europea elettronica. Si rinvia qui all’articolo 7noniesdel regolamento VIS modificato. Degli atti di esecuzione della Commissione europea disciplineranno i dettagli di questo tipo di accesso.

Articolo 109b capoverso 2 lettere a, f e g e 3, nota a piè di pagina

L’articolo 109b riguarda il sistema nazionale visti ORBIS.

Capoverso 2

Il capoverso 2 elenca le categorie di dati contenuti in ORBIS. Con il presente sviluppo dell’acquis di Schengen, ORBIS comprenderà una quantità maggiore di dati.

La modifica della lettera a si è resa necessaria per via della nuova possibilità di confermare un visto rilasciato quando un documento di viaggio viene sostituito.

La lettera f prevede una nuova categoria di dati registrati sulla piattaforma europea, ossia i dati relativi ai documenti di viaggio. Grazie alla piattaforma europea, i sistemi nazionali conterranno in particolare una copia scansionata del documento di viaggio (cfr. punto 2.2).

La lettera g precisa che ORBIS comprenderà anche i giustificativi da presentare contestualmente alla domanda di visto.

Capoverso 3

La nota a piè di pagina nel capoverso 3 che rinvia al regolamento VIS deve essere completata con la menzione del presente sviluppo dell’acquis di Schengen.

Articolo 109e lettere c e k

La vigente lettera c è completata per consentire di stabilire più precisamente quali unità amministrative hanno accesso alla piattaforma europea; all’occorrenza, il tipo di dati interessati sarà definito a livello di ordinanza, in particolare per quanto riguarda