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Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 127 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 21 Ricorso a organizzazioni e istituti di sondaggio privati

1 Gli organi responsabili possono ricorrere per l’esecuzione delle rilevazioni a organizzazioni e istituti di sondaggio privati.

2 Diritti e doveri di questi istituti e organizzazioni sono disciplinati in contratti speciali. Riguardo all’utilizzazione di dati personali, gli organi di rilevazione li impegnano segnatamente a:

a. utilizzare i dati loro comunicati o da essi rilevati nel quadro del loro incarico unicamente per l’esecuzione dell’incarico stesso;

b. non abbinare ad altre rilevazioni e indagini le rilevazioni e indagini eseguite per conto dell’organo responsabile;

c. al termine dell’incarico, restituire agli organi di rilevazione tutti i dati e cancellare i dati memorizzati elettronicamente.

3 Gli organi responsabili si accertano che gli organismi e gli istituti di sondaggio privati abbiano preso le necessarie misure organizzative per il trattamento di questi dati conformemente all’ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati8.

Art. 22 Dati pubblici

1 Per adempiere i loro compiti statistici, i produttori di statistiche della Confederazione possono avvalersi dei dati pubblici, segnatamente attraverso l’estrazione automatizzata di contenuto da siti web di imprese.

2 Le informazioni raccolte da fonti pubbliche devono essere definite nelle schede informative.

3 La raccolta di dati pubblici è realizzata tenendo conto di eventuali pregiudizi arrecati alle imprese, come il sovraccarico del loro sito Internet.

Art. 23 Raccolta di dati aggregati

Per il loro lavoro statistico, i produttori di statistiche della Confederazione possono acquisire e utilizzare anche informazioni aggregate ottenute da terzi, in particolare da persone giuridiche di diritto privato. Essi documentano la raccolta di dati aggregati nelle relative schede informative.

Art. 24 Obbligo di mantenimento del segreto e obbligo di vigilanza dei

produttori di statistiche della Confederazione

1 Tutte le persone e i servizi a cui è affidata l’esecuzione delle rilevazioni e delle indagine sono tenuti a trattare in maniera confidenziale i dati raccolti e rilevati.

2 Essi provvedono affinché i dati rilevati vengano conservati in un luogo sicuro.

3 L’obbligo di mantenimento del segreto e l’obbligo di vigilanza delle organizzazioni e degli istituti di sondaggio privati sono convenuti contrattualmente.

8 RS 235.11