Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 49 pagine
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Il capoverso 3 definisce i requisiti giuridici generali in materia di protezione dei dati in relazione all’informazione alle persone interrogate conformemente alla legge sulla protezione dei dati o all’articolo 4 capoverso 4 LStat e definisce la competenza concreta. L’indicazione dell’organo di raccolta competente e dei produttori di statistiche che lavoreranno principalmente con i dati risponde anche all’esigenza di comunicazione delle persone partecipanti alla raccolta dei dati e dei destinatari dei dati. Al contrario, gli istituti di ricerca che si procurano dati individuali conformemente all’articolo 19 capoverso 2 LStat non sono menzionati specificamente né nell’allegato, né nelle schede informative. In questo caso la comunicazione dei dati si può basare direttamente sull’articolo 19 LStat e non ha carattere permanente. Gli istituti di ricerca ricevono tra l’altro i dati solo in forma anonimizzata e non sono pertanto assimilabili a destinatari dei dati (grezzi) raccolti.
Le unità dell’Amministrazione federale (centrale e di principio decentralizzata) dall’entrata in vigore della LMeCA saranno tenute a consentire lo scambio di dati tramite interfacce elettroniche. Se insorgono motivi preponderanti a sfavore della messa a disposizione di interfacce, in particolare relativi alla sicurezza dei dati o di ordine economico, l’obbligo viene meno per legge e non deve pertanto essere disciplinato qui.
A livello legale formale, il nuovo articolo 4 capoverso 1bis LStat garantisce soltanto l’accesso all’UST attraverso una procedura elettronica di richiamo e salvo disposizioni speciali contrarie. Questa limitazione all’UST è giustificata dal suo ruolo centrale nella statistica federale in quanto unico servizio i cui compiti sono esclusivamente statistici. Non deve tuttavia essere vietato alle unità amministrative della Confederazione di permettere ad altri produttori di statistiche della Confederazione di accedere ai loro dati mediante una procedura elettronica di richiamo. Il capoverso 3 precisa in tal senso che disposizioni legali specifiche possono prevedere questa possibilità.
Conformemente all’articolo 4 capoverso 1bis, LStat, il Consiglio federale disciplina l’estensione di ogni accesso mediante una procedura elettronica di richiamo.
A tal fine esso tiene conto dei dati necessari per la statistica federale. Questa necessità è definita più dettagliatamente nelle schede informative. Le indicazioni relative alle fonti dei dati di cui all’allegato 2 dell’ordinanza si basano su queste schede informative.
I servizi amministrativi interessati sono sistematicamente consultati al momento della preparazione della raccolta di dati (art. 17 cpv. 2) e vengono informati di conseguenza. Le eventuali disposizioni legali speciali che ostano a un accesso mediante procedura elettronica di richiamo devono essere modificate caso per caso. L’UST contatterà i servizi amministrativi interessati al fine di attuare le opportune modifiche.
Non è necessario precisare ulteriormente l’esclusione prevista dalla legge (art. 13 cpv. 2 LMeCA) con un diritto legale all’utilizzo di interfacce elettroniche, che si applica senz’altro anche qui.
Articolo 18: Ampliamento