Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 49 pagine

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Questo articolo corrisponde all’attuale articolo 4 dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche con alcune precisazioni redazionali. Si precisa espressamente in aggiunta che sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza sul censimento della popolazione.

Articolo 19: Comunicazioni di dati sottoposti all’obbligo legale di mantenimento del segreto

L’articolo 19 disciplina gli aspetti relativi all’obbligo del segreto e al blocco dei dati da parte dei fornitori di dati, ossia dei servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché delle persone di diritto pubblico che forniscono (o devono fornire) dati all’UST o a un altro organo di raccolta o produttore di statistiche federali. Poiché i dati rilevati a fini statistici non possono essere riutilizzati per altri fini, in particolare non a fini di esecuzione (art. 14 LStat), il concetto di protezione dei dati resta invariato anche quando i dati sono trasmessi a fini statistici. La statistica pubblica deve quindi poter ottenere dati il più possibile completi: è l’unico modo per fornire risultati rappresentativi e di qualità. L’articolo 7 capoverso 2 e l’articolo 10 capoverso 5 LStat prevedono pertanto l’obbligo per gli organi pubblici di mettere dati a disposizione della statistica pubblica federale, anche in caso di obbligo del segreto o di blocco. Tuttavia, sia l’UST che i produttori di statistiche della Confederazione non sono autorizzati a trasmettere dati personali, a differenza di altri dati statistici. L’articolo 19 dell’ordinanza precisa queste disposizioni stabilendo in modo chiaro e trasparente che l’UST e i produttori di statistiche della Confederazione possono unicamente può trasmettere dati personali in forma completamente anonimizzata per scopi impersonali. I dati completamente anonimizzati non costituiscono dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 e dell’articolo 10 capoverso 5 LStat.

Ciò non pregiudica eventuali divieti di comunicazione stabiliti dal diritto superiore, come nel caso, ad esempio, dei dati classificati (sicurezza delle informazioni). Nella misura in cui si tratta di dati personali, questi possono richiedere una protezione anche se sono anonimizzati: in questo caso, è l'interesse nazionale a prevalere piuttosto che la protezione dell'individuo.

Articolo 20: Partecipazione delle persone interrogate

Ripreso dall’articolo 6 dell’ordinanza sull’esecuzione delle rilevazioni statistiche e modellato sulla modifica dell’inserimento cronologico: il capoverso 1 si applica ora solo alle persone fisiche e giuridiche di diritto privato, dato che la partecipazione delle persone giuridiche di diritto pubblico è già disciplinata negli articoli 31 e 32.

Articolo 21: Ricorso a organizzazioni e istituti di sondaggio privati

Nessuna modifica a questo articolo. Se si ricorre a organizzazioni o istituti privati, questi devono essere riportati alla voce «Fonte dei dati» (cfr. allegato 2).

Inoltre, il capoverso 3 è stato scisso in due capoversi (cpv. 3 e 4) in modo da distinguere chiaramente i diversi elementi della regolamentazione.

Articolo 22: Dati pubblici

Determinati risultati statistici non necessitano di dati individuali o quantomeno non esclusivamente. In molti casi possono essere utili o rivelarsi sufficienti le informazioni accessibili al pubblico. Si può trattare per esempio di informazioni consultabili sui