Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 49 pagine
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siti Internet delle imprese, in grado di fornire informazioni rapide e aggiornate in relazione ad eventuali modifiche dell’attività economica e permettere così correzioni pragmatiche nel settore della statistica pubblica. Dati di questo tipo sono accessibili pubblicamente e possono quindi essere riutilizzati dall’UST e dagli altri produttori di statistiche. Tuttavia, informazioni di questo tipo possono essere scaricate in massa (webscraping) e pertanto si impone un disciplinamento minimo nel regolamento. L’articolo 2 è volto a garantire che i produttori di statistiche non paralizzino periodicamente i siti Internet delle imprese scaricando dati su vasta scala.
Per motivi di trasparenza, le schede informative devono indicare chiaramente se tali dati pubblicamente accessibili sono utilizzati per un'attività o un risultato statistico. In questo caso, le schede informative devono almeno descrivere le informazioni effettivamente ottenute dai dati pubblicamente accessibili. Ove possibile, devono essere indicate anche le fonti.
Articolo 23: Raccolta di dati aggregati
I dati aggregati in generale sono anonimizzati e perdono quindi il loro carattere di dati personali, o sono almeno pseudonimizzati escludendo qualsiasi rischio in materia di protezione dei dati. Nel quadro della statistica pubblica sono oltretutto soggetti al segreto statistico (art. 14 LStat) e non possono essere riutilizzati per adottare misure esecutive in relazione a persone. Per motivi di trasparenza e tenendo conto della necessità di fornire un’informazione esaustiva sui metodi dei diversi produttori di statistiche, questo tipo di raccolta di dati deve essere espressamente disciplinato nell’ordinanza. Non trattandosi di raccolte di dati individuali, queste rilevazioni non devono essere ordinate dal Consiglio federale e non sono pertanto menzionate nell’allegato 2. I produttori di statistiche devono tuttavia documentare l’utilizzo di questi dati affinché sia possibile in qualsiasi momento fornire informazioni a riguardo.
Articolo 24: Obbligo di mantenimento del segreto e obbligo di vigilanza dei dei produttori di statistiche della Confederazione
Questo articolo, conformemente agli articoli 14 e 15 LStat, stabilisce un obbligo generale del segreto per tutte le persone che trattano dati a fini statistici.
3.4.4 Sezione 4 Preparazione e controllo della qualità dei dati raccolti
Articolo 25:
Plausibilizzazione, controllo, complemento
Non tutte le fonti soddisfano interamente i requisiti di qualità imposti ai dati statistici. È quindi necessario innanzitutto preparare i dati affinché presentino la qualità necessaria per la produzione statistica. Rientra in particolare nel lavoro di preparazione l’eliminazione di doppioni, la verifica e la correzione di inesattezze o l’aggiunta di valori mancanti. Questo lavoro è effettuato generalmente con l’aiuto di fonti di dati supplementari (p. es. REA, RIS, dati CI dell’UCC) incrociate con i nuovi dati ottenuti. Dal punto di vista tecnico questo compito corrisponde a un collegamento. Non appare tuttavia pertinente né proporzionato effettuare questo genere di collegamenti nel rispetto delle rigorose disposizioni dell’ordinanza applicabili al collegamento di dati volto a ottenere nuove informazioni statistiche. Da un lato, a questo stadio del processo di trattamento i dati