Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 49 pagine
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2006, né alla strategia di digitalizzazione del Consiglio federale. Determinate disposizioni devono pertanto essere modificate e, a condizioni chiaramente definite, leggermente allentate in settori ben precisi o semplicemente riformulate in maniera più chiara e trasparente. È per esempio stato precisato nel settore della produzione statistica a intervalli regolari che nella fase di preparazione dei dati possono essere effettuati collegamenti con caratteristiche personali identificative come il numero AVS senza che sia necessario rispettare le disposizioni relative ai collegamenti di dati (art. 28 segg.). Nonostante questo fosse già consentito sulla base dell’articolo 8a dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche (collegamenti a fini di plausibilizzazione, di controllo e di complemento), questo aspetto nella prassi è stato spesso fonte di incertezza. Anche l’UST deve, a determinate condizioni, poter collegare dati qualora nessuna delle fonti di dati impliciti sia stata raccolta nel quadro della LStat e deve essere possibile coinvolgere terzi in modo più diretto nel processo di lavoro dei loro progetti di collegamento. Tutte le modifiche apportate tengono pienamente conto della protezione dei dati, alla quale continua ad essere accordata la più grande importanza.
Articolo 28: Definizione
Il capoverso 1 è stato ripreso senza variazioni dall’attuale articolo 13h dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche. Per precisare meglio la definizione relativamente vasta di collegamenti di dati e per maggiore chiarezza, il capoverso 2 riporta ora esplicitamente le attività che esulano dalla nozione di collegamento di dati e non rientrano nelle disposizioni a essa associate. Inoltre, alla lettera a è espressamente ribadito che per i collegamenti di dati effettuati nel quadro della preparazione dei dati (di cui all’art. 25) non devono essere rispettate le condizioni restrittive della sezione 6, anche se si tratta della messa in relazione di dati individuali provenienti da diverse fonti che ricadono nella definizione di collegamento secondo il capoverso 1. La lettera b riporta quindi le statistiche di sintesi, che consistono in generale nel mettere in relazione dati già aggregati. Ciò esclude categoricamente la definizione fornita al capoverso 1. Ciononostante, le statistiche di sintesi sono menzionate esplicitamente per motivi di chiarezza.
Articolo 29: Principi generali
I capoversi 1 e 2 sono stati ripresi senza variazioni dagli attuali articoli 13i capoverso 1 e 13j capoverso 2 dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche.
Essi specificano in modo chiaro che i compiti rilevanti della statistica pubblica devono essere – per quanto possibile – portati a termine mediante collegamento di dati già disponibili. Tale principio emerge anche dall’articolo 4 capoverso 1 LStat, il quale stabilisce che è opportuno rinunciare all’esecuzione di rilevazioni particolari se la Confederazione dispone già dei dati richiesti. Per poter attuare con (più) efficacia tale requisito, già introdotto nella legge dal 1992, il principio deve essere reiterato in modo esplicito nella presente ordinanza. Ne deriva direttamente il requisito che i collegamenti di dati siano effettuati sistematicamente nella maniera meno burocratica e più efficace possibile, sempre tenendo conto della protezione dei dati. In caso contrario, non sarebbe possibile produrre nuove informazioni statistiche senza svolgere rilevazioni supplementari.
Poiché la produzione di risultati statistici, in tutti i casi e per legge, deve in primo luogo basarsi sul collegamento di dati preesistenti, essa genera di per sé sistematicamente collegamenti di dati. Non è quindi necessario che l’ordinanza elenchi in maniera