Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 49 pagine

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3.4.7 Sezione 7: Nuovi metodi per il trattamento dei dati a fini statistici

Articolo 35:

I casi di applicazione dell’intelligenza artificiale e le opportunità che offre evolvono a un ritmo irrefrenabile, insieme alla digitalizzazione. La statistica pubblica non fa eccezione: in questo settore in particolare, l’intelligenza artificiale può essere fonte di grande innovazione e ridurre così l’onere sia per le persone interrogate, sia per i produttori di statistiche, consentendo al contempo di fornire prodotti più aggiornati e approfonditi. Nel contesto della statistica pubblica, le violazioni della privacy delle persone interessate che derivano dall’impiego dell’intelligenza artificiale sono particolarmente rare, in quanto i dati raccolti per scopi statistici non sono utilizzati per scopi personali. Lo stesso vale, ovviamente, per i casi in cui i dati sono trattati con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Il disciplinamento dell’intelligenza artificiale in questo settore può quindi essere oggetto di un’ordinanza adeguata a ogni livello. Inoltre, non dovrebbero essere fissati requisiti eccessivamente elevati in termini di densità normativa, in quanto il settore della statistica pubblica esclude categoricamente l’utilizzo di dati per scopi personali. Nella statistica pubblica non sono pertanto contemplate misure personali concrete che, per motivi legati alla protezione dei dati, devono poter essere tracciate in modo trasparente. Ciò non toglie però che abbia luogo un trattamento di dati personali: anche quando si ricorre all’intelligenza artificiale, è pertanto opportuno garantire che i dati si limitino al settore ben definito della statistica pubblica e che non possano in alcun caso essere utilizzati per altre finalità.

La sfida del disciplinamento dell’intelligenza artificiale nel settore della statistica pubblica consiste quindi in gran parte nel riuscire a garantire la protezione dei dati senza compromettere fin dall’inizio le opportunità di innovazione offerte dall’intelligenza artificiale. Inoltre, il legislatore spesso non è in grado di formulare norme che possano coprire tutti i possibili casi di utilizzo e che consentano quindi di predeterminare con precisione l’attività amministrativa. In molti casi, la legge può essere applicata in modo ragionevole e adeguato solo quando sono note le circostanze concrete di un determinato caso. Le norme sono formulate spesso in modo aperto per lasciare alle autorità che applicano la legge un margine di manovra nel loro processo decisionale. Pertanto, ci si limita a enunciare gli obiettivi, le caratteristiche o il contesto dell’attività amministrativa interessata.

L’articolo 35 disciplina quindi in modo aperto il principio secondo cui l’UST e gli altri produttori di statistiche della Confederazione possono ricorrere a nuovi metodi di intelligenza artificiale per promuovere l’innovazione nell’adempimento dei loro compiti statistici (cpv. 1). Poiché tale prassi si limita al ristretto ambito della statistica pubblica e non stabilisce quindi mai un nesso diretto con le persone, non è necessario inserire nell’ordinanza direttive concrete in materia di protezione dei dati a tale riguardo. Spetta tuttavia all’UST e agli altri produttori di statistiche garantire il rispetto assoluto e in ogni circostanza dei requisiti legali imposti alla statistica pubblica. Per poter fornire prove trasparenti della loro conformità, tutti gli utilizzi dell’intelligenza artificiale devono essere documentati per iscritto. In particolare, dovrebbero essere descritti i requisiti relativi ai dati di addestramento, le caratteristiche tecniche del trattamento e il gruppo di persone che tratta i dati nel quadro dell’applicazione. Per consentire il massimo grado di flessibilità e tenere conto dei diversi campi e settori di applicazione, l’ordinanza non prescrive la forma della documentazione né specifica che debba avere un carattere uniforme.