Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 49 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo

Poiché deve essere conservata la chiave UST per i dati pseudonimizzati, sussiste il rischio di identificazione e pertanto l’UST non è autorizzato a conservare all’infinito questo tipo di dati, ma solo per il tempo richiesto per il loro trattamento.

Questo requisito si basa sulla legge federale sulla protezione dei dati e in particolare sull’articolo 6 capoverso 4 LPD e si applica anche al trattamento di dati personali a fini statistici. Anche in questo caso i dati personali non possono essere conservati all’infinito.

Da ora, per la conservazione di tutti i dati pseudonimizzati è fissato un periodo massimo di 30 anni. I dati che devono essere conservati più a lungo per l’elaborazione di lunghe serie temporali non possono più essere conservati a tempo indeterminato in forma pseudonimizzata, come avveniva finora, e devono essere resi anonimi al più tardi dopo cento anni. Cento anni corrispondono all’incirca alla durata massima di una vita umana e permettono così di effettuare analisi sull’intero percorso di vita delle persone fisiche, senza che il Consiglio federale debba pronunciare di volta in volta una deroga specifica alla durata massima di conservazione di trent’anni (applicata finora). Il trattamento è pertanto proporzionato ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 della LPD.

Il capoverso 2 stabilisce espressamente che i dati pseudonimizzati possono essere depseudonimizzati solo in singoli casi per valutare i possibili rischi per la protezione dei dati e documentare il processo.

Nella pratica, questo avviene già. In linea di principio, i dati vengono depseudonimizzati solo se, nell’ambito di un progetto di ricerca o di un altro progetto per scopi impersonali, devono essere collegati a dati esterni ed è necessario risalire al numero AVS per poter stabilire un identificativo di pseudonimizzazione comune per il progetto.

3.4.6 Sezione 6 Collegamenti di dati

Dall’entrata in vigore il 15 gennaio 2014 delle disposizioni relative al collegamento nell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche, l’UST ha svolto numerosi progetti di collegamento acquisendo così una solida esperienza in materia. Ne è emersa la necessità di alcune modifiche all’ordinanza, in particolare in relazione alle condizioni di alcuni collegamenti nel quadro della produzione statistica dell’UST e al coinvolgimento di terzi nel processo di collegamento.

Sono in corso numerosi progetti che mirano a portare l’amministrazione nell’era digitale sgravando al tempo stesso persone fisiche e giuridiche5. Affinché questi progetti siano portati a termine con successo, è indispensabile che l’amministrazione tratti i dati in questione in modo efficace, anche nel settore della statistica pubblica, anch’essa soggetta al principio once only.

Le attuali disposizioni di legge relative ai lavori di collegamento sono formulate in modo restrittivo per motivi di protezione dei dati e rendono spesso difficile l’utilizzo efficace e multiplo dei dati a fini statistici senza tuttavia effettivamente rafforzare la protezione dei dati. Nella pratica, in diversi casi si sono rivelate limitanti e hanno intralciato la realizzazione di progetti. Non sono quindi più conformi al principio di utilizzo multiplo dei dati dell’Amministrazione federale per la statistica pubblica previsto nella LArRa dal

5 Amministrazione digitale Svizzera (ADS), principio once-only, principio dell’utilizzo multiplo dei dati, gestione comune dei dati di base della Confederazione, TDT 21/47