Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 49 pagine

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mente alle esigenze dell’UST. Possono tuttavia effettuare questo passaggio di propria iniziativa rendendo più agevole lo scambio di dati qui chiaramente disciplinato e delimitato. Conviene comunque restringere questo scambio alle fonti di dati amministrative. Sarebbe sproporzionato e addirittura insostenibile se l’UST e gli altri organi responsabili dovessero restituire improvvisamente i dati in forma strutturata a tutte le persone private interrogate, dato che i privati non hanno alcun obbligo nel quadro della digitalizzazione dell’Amministrazione federale e dei principi dell’utilizzo multiplo e onceonly che ne risultano. Dato che in determinate circostanze la restituzione di dati strutturati non è pertinente o richiede uno sforzo sproporzionato, anche per le fonti amministrative la disposizione ha un semplice carattere ipotetico. L’UST elabora dei criteri chiari al fine di garantire l’applicazione coerente di questa disposizione. Questo passaggio di principio deve essere effettuato solo in casi giustificati e in presenza di risorse sufficienti.

La possibilità di condivisione dei dati rientra altresì perfettamente nello spirito dei nuovi compiti di ordine superiore dell’UST, in particolare alla luce del suo nuovo ruolo di amministratore svizzero dei dati incaricato di sviluppare gli strumenti necessari per l’armonizzazione di tutti i dati della Confederazione. La misura disciplinata qui è adottata nel settore della statistica pubblica ma contribuisce indirettamente a concretizzare la volontà di armonizzazione generale dei dati dell’Amministrazione federale.

3.4.5 Sezione 5 Pseudonimizzazione, anonimizzazione e distruzione

Articolo 26: Distruzione del materiale di rilevazione e di indagine contenente elementi identificativi di persone

In analogia all’attuale articolo 8a capoverso 2 dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche e come conseguenza logica dell’articolo 27 capoverso 1 della presente ordinanza, i dati devono essere pseudonimizzati una volta conclusa la loro preparazione, il loro complemento e controllo. In altre parole, le caratteristiche personali identificative esplicite devono essere sostituite da pseudonimi. Caratteristiche come il cognome, il nome o il numero AVS possono tuttavia essere utilizzate nella fase di preparazione, di complemento e di controllo dei dati raccolti (cfr. spiegazioni relative all’articolo 25).

Articolo 27: Pseudonimizzazione e anonimizzazione dei dati appurati

La pseudonimizzazione dei dati si effettua con l’aiuto di una chiave UST uniforme affinché i dati destinati alla produzione statistica rimangano facili da collegare dal punto di vista tecnico e possano essere utilizzati efficacemente in conformità con il principio once-only. Il loro collegamento deve tuttavia essere effettuato in modo formale secondo le direttive descritte nella sezione 5.

Spetta ai servizi o alle persone responsabili del trattamento decidere se procedere o meno a una pseudonimizzazione supplementare nel caso di dati degni di particolare protezione. Solo una richiesta specifica da parte delle persone responsabili può in seguito dare luogo alla depseudonimizzazione dei dati a livello della chiave UST nonché al loro collegamento per altri risultati statistici. In un tale caso, questo collegamento dovrà quindi essere effettuato secondo le disposizioni della sezione 6 (art. 30 segg.) al fine di tenere sufficientemente conto dei requisiti della protezione dei dati.