Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 49 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo
esaustiva i tipi di collegamenti di dati. Non appena sono messe in relazione più fonti di dati, va da sé che i dati stessi saranno collegati tra loro. La trasparenza è inoltre garantita dall’armonizzazione, dalla leggera modifica e dalla messa a disposizione del pubblico delle schede informative relative ai differenti risultati statistici. Pertanto, l’articolo 13n «Dichiarazione dei collegamenti di dati» non è stato ripreso nella nuova ordinanza.
Capoverso 2
Secondo il rapporto esplicativo del 2006 sulle disposizioni relative al collegamento di dati, i collegamenti di dati terzi (dati ottenuti o raccolti al di fuori della statistica pubblica) non sono di competenza dell’UST, che quindi non può procedere al loro collegamento. L’ordinanza stessa non escludeva espressamente questi collegamenti: l’articolo 13j capoverso 2 dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche, infatti, stabiliva in generale che, per l’adempimento dei suoi compiti statistici, l’UST può collegare sia dati propri sia dati sui quali non ha alcun diritto. Nella pratica, alcuni interessanti progetti di ricerca sono stati respinti in mancanza di set di dati pertinenti provenienti dalla statistica pubblica. In alcuni casi si è proceduto ad aggiungere un set di dati supplementare dell’UST per evitare di rifiutare un progetto. Questa procedura può essere giustificata in alcuni casi. In altri, per quanto l’aggiunta di dati supplementari possa essere giustificata in modo plausibile e dunque difficilmente portare a un rifiuto, non essendo assolutamente necessaria, non è conforme al principio della proporzionalità né alla protezione dei dati. Se il progetto soddisfa determinate condizioni, l’UST dovrebbe poter realizzare i necessari collegamenti senza dover rimpolpare artificialmente i dati introducendovi una fonte supplementare. In futuro, potrà farlo per progetti di ricerca d’importanza nazionale o con uno stretto legame con la statistica federale. Conformemente all’articolo 14a LStat, l’UST è autorizzato a collegare dati per adempiere i propri compiti statistici. Secondo l’articolo 3 capoverso 2, lettera c LStat, dai suoi compiti statistici deriva l’incarico di facilitare la realizzazione di progetti di ricerca d’importanza nazionale. Un progetto di ricerca è considerato d’importanza nazionale quando si basa su dati riguardanti l’intero territorio svizzero o se la problematica studiata ha portata di stato o sociale e fornisce risultati importanti per tutte le regioni della Svizzera.
Il capoverso 3, anch’esso nuovo, deriva dall’osservazione empirica che numerose domande di collegamento, per quanto presentate da diverse parti, molto spesso assumono la stessa forma e si basano sullo stesso volume di dati. Per evitare di dover sistematicamente ricominciare da capo il processo completo di richiesta di collegamento, l’UST deve avere la possibilità di sviluppare a partire da queste domande spesso ricorrenti un prodotto standard della propria catena di produzione. Questi prodotti possono quindi essere direttamente messi a disposizione per scopi di ricerca mediante un contratto di protezione dei dati. La conservazione di questi prodotti standard si basa sulle condizioni generali di trattamento dei dati, segnatamente sugli articoli 28, 29 e 33 dell’ordinanza e sull’articolo 15 LStat. Possono essere conservati e messi a disposizione solo in forma pseudonimizzata e devono essere protetti da trattamenti non autorizzati attraverso le misure tecniche e organizzative prescritte.
Ai sensi dell’articolo 14a capoverso 1 LStat, simili prodotti standard «collegati» non sono autorizzati se contengono dati degni di particolare protezione o se il collegamento consente di identificare persone fisiche o giuridiche. A seconda del caso, i dati collegati devono essere distrutti una volta completata l’analisi statistica e non possono quindi essere conservati sotto forma di prodotto standard.