Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 49 pagine
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Articolo 30: Condizioni
Questo articolo riprende gli articoli 13i capoverso 2 e 13j dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche con le seguenti modifiche.
Gli articoli 13i capoverso 2 e 13j capoverso 1 dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche sono riuniti nel capoverso 1.
Capoverso 2
I servizi statistici cantonali e regionali sono ancora autorizzati, a determinate condizioni, a effettuare a loro volta collegamenti di dati dell’UST. Queste condizioni sono state riprese dall’articolo 13j capoverso 4 dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche. È stata lievemente modificata unicamente la pratica relativa al regolamento di trattamento (lettera d), in cui devono essere descritti in modo trasparente e comprensibile i passaggi del processo di collegamento: non è più sufficiente che i servizi si impegnino solo tramite contratto a redigere un tale regolamento di trattamento. è opportuno che il regolamento esista già al momento della firma del contratto e ne sia parte integrante. Si tratta infatti dell’unico modo in cui l’UST può verificare a quali condizioni i servizi cantonali e regionali concretamente collegano i dati della Confederazione e se, così facendo, soddisfano gli stessi severi requisiti della Confederazione in materia di protezione dei dati. Di fatto, con alcuni servizi statistici cantonali è già stato stipulato un contratto quadro che contiene anche il regolamento relativo ai summenzionati collegamenti di dati e consente ora di realizzare i progetti di collegamento in modo semplice ed efficace. Un simile contratto quadro che copre la fornitura di dati sia a fini di analisi, sia per progetti di collegamento, può essere stipulato da tutti i servizi statistici cantonali e regionali definiti secondo una base legale esplicita come servizi organizzati in maniera completamente indipendente dagli organi esecutivi.
Infine, il capoverso 3 lettera f è stato riformulato.
Articolo 32: Anonimizzazione e distruzione dei dati collegati
L’UST può collegare dati purché siano anonimizzati. Spesso ciò costituisce un problema quando vengono istituite serie di lunga durata. Per questo motivo l’articolo 32 stipula che l’anonimizzazione dei dati collegati nel quadro di serie cronologiche è possibile solo dal momento in cui nessun nuovo dato viene più integrato nel collegamento. Se si tratta di dati sensibili, vanno eliminati a quel punto (art. 14a cpv. 1, LStat).
Articolo 33: Riproducibilità di projetti di ricerca
L’obbligo di distruggere i dati collegati una volta completati i lavori di analisi statistica può tuttavia costituire un problema nel settore della ricerca, perché – una volta distrutti i dati – i risultati della ricerca non sono più riproducibili. Era quindi necessario definire una soluzione che permettesse di rispondere da un lato al requisito legale formale di distruzione dei dati collegati e dall’altro all’esigenza di riproducibilità inerente alla ricerca. L'art. 33 stabilisce ora espressamente che l’UST può, su richiesta del mandante, salvare separatamente i dati di fonti diverse (Input Data) e la chiave impiegata conformemente alle prescrizioni usuali in materia di conservazione dei dati.
Articolo 34: Esecuzione
Nessuna modifica del diritto vigente.