Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 49 pagine

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affidato a una cerchia ristretta di collaboratori. Il regolamento sul trattamento deve essere aggiornato ogni anno.

3.4.9 Sezione 9 Comunicazioni di dati e altre prestazioni di servizi di natura statistica

Articolo 38: Comunicazioni di dati individuali provenienti dalla statistica federale

L’articolo 38 va a precisare l’articolo 19 capoverso 2 LStat, definendo le condizioni concrete per la comunicazione dei dati individuali. Disciplina in particolare la trasmissione di dati individuali che un produttore di statistiche ha ottenuto a fini statistici in virtù della LStat e che rientrano quindi nel suo settore di responsabilità. L’autorizzazione dell’eventuale persona originariamente responsabile del trattamento (a fini amministrativi) non è pertanto necessaria.

Le ordinanze applicabili alla comunicazione di dati individuali nel quadro dell’accordo del 26 ottobre 20047 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico sono state adattate di conseguenza.

Il regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione, del 17 giugno 2013, che applica il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici abroga il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione.

La decisione 2004/152/CE si basa su altri due atti giuridici dell’UE che, secondo la piattaforma EUR-LEX, non sono più in vigore: regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio del 17 febbraio 1997 relativo alle statistiche comunitarie e regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati per fini scientifici. Tale atto giuridico dell’UE (2004/452/CE), pertanto da considerarsi obsoleto, non figura più nell’allegato A dell’accordo bilaterale sulla cooperazione nel settore statistico con l’Unione europea. Per questi motivi, tale decisione non figura più nella presente ordinanza.

Articolo 39: Pseudonimizzazione dei set di dati

La pseudonimizzazione rientra tra i compiti e le competenze principali dell’UST quale centro di competenza in materia di statistica pubblica. Poiché per i lavori statistici possono essere utilizzati soltanto dati pseudonimizzati (cfr. art. 29), tale attività costituisce parte integrante di qualsiasi lavoro statistico. Ai sensi dell’art. 19 LStat, la pseudonimizzazione può essere effettuata anche per terzi. Non è sensato sviluppare questa competenza e la necessaria infrastruttura presso altre unità dell’Amministrazione federale, oltre che all’UST. Dato che queste prestazioni possono essere fornite unicamente all’interno dell’Amministrazione federale e che l’UST è designato dalla legge come il centro di competenza in materia di statistica pubblica, quest’ultimo può fornirle senza ulteriori specifiche. Non è necessaria una base legale esplicita.

Articolo 40: Collegamenti di dati per terzi

Poiché il collegamento di dati per terzi costituisce una prestazione importante dell’UST, questo articolo (in precedenza art. 13k dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche) è

7 RS 0.431.026.81