Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 49 pagine
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stato spostato nella presente sezione 9 relativa alle prestazioni. Ai sensi dell’articolo 40 capoverso 3, nell’interesse dell’efficienza dei costi e dell’efficacia, l’UST può coinvolgere il committente per determinati compiti nel processo di collegamento. La questione dei dati individuali dovrebbe quindi essere disciplinata in un contratto di protezione dei dati distinto. L’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza del DFI sul collegamento di dati statistici restringe sensibilmente questa possibilità, prevedendo che tutti i lavori effettuati da terzi debbano essere svolti presso l’UST, in un luogo di lavoro protetto (che non consente l’importazione né l’esportazione di dati). Questo disciplinamento restrittivo ha causato problemi logistici: l’UST non dispone dei locali e dei dispositivi necessari a tale scopo. I soli tre computer isolati a disposizione devono essere aggiornati regolarmente. Ciò comporta un processo particolarmente oneroso, dispendioso in termini di tempo e che mobilita inutilmente risorse sia dell’UST che dell’UFIT. Questo può causare notevoli ritardi nel progetto di ricerca in questione o renderlo non più realizzabile. I ricercatori che vi partecipano devono recarsi a Neuchâtel e soggiornarvi per diverse settimane, se non addirittura diversi mesi. Nell’era della digitalizzazione, tali circostanze sono difficilmente giustificabili e suscitano grande incomprensione.
Dall’entrata in vigore dell’ordinanza del DFI sul collegamento di dati statistici nel 2014, l’UST ha acquisito un bagaglio di esperienze e ha potuto far evolvere la prassi nel campo dei collegamenti. Ha inoltre preso atto delle esigenze e delle aspettative degli altri produttori di statistiche federali (membri di Fedestat), in particolare del loro desiderio di essere maggiormente coinvolti nel processo in occasione dei propri progetti di collegamento.
D’intesa con l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) è stato pertanto deciso di allentare leggermente l’ordinanza del DFI, autorizzando a determinate condizioni terzi (richiedenti) a svolgere al di fuori dei locali dell’UST la loro parte di lavoro, in particolare il matching, ossia il collegamento concreto dei dati individuali tra le diverse fonti di dati mediante uno pseudo-identificatore specifico del progetto (modifica dell’art. 4 cpv. 2). Quale soluzione transitoria, è stato elaborato un catalogo di criteri che, sulla base di specifiche definite, permette una valutazione globale per decidere se determinati lavori possano essere effettuati al di fuori dei locali dell’UST in un caso specifico. La massima priorità è garantire la protezione dei dati in ogni situazione. Se questa protezione non può essere garantita al di fuori dell’UST, i lavori devono essere eseguiti nei suoi locali. Se questo aspetto non cambierà in futuro, di principio dovrà essere possibile collegare i dati direttamente, al di fuori dell’UST, con uno pseudo-identificatore specifico di progetto. D’ora in poi i lavori all’interno dell’UST costituiranno l’eccezione e potranno essere svolti soltanto se non sarà possibile garantire in altro modo la protezione dei dati.
L’UST rimane l’unico organismo autorizzato a effettuare collegamenti a fini statistici (art. 14a LStat). Questa condizione è rispettata, poiché l’elemento centrale di qualsiasi operazione di collegamento è in ogni caso svolta dall’UST, che resta infatti sempre responsabile della creazione dello pseudo-identificatore specifico del progetto che consente ai terzi richiedenti di collegare (tramite matching) i dati in questione (e non altri dati).
Per contro, non è una soluzione praticabile che l’UST si faccia carico di tutti i lavori. Da un lato, l’UST non dispone delle risorse necessarie a tale scopo e, dall’altro, i diversi lavori nel processo di collegamento, in particolare il collegamento concreto dei dati individuali a partire dalle diverse fonti, sono spesso un aspetto importante e rilevante