Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 49 pagine
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nel quadro dell’articolo 19 capoversi 1 e 3 LStat. L’articolo 19 capoverso 3 LStat disciplina l’assunzione da parte dell’Ufficio federale di lavori statistici che richiedono un elevato dispendio di personale per conto di altri servizi federali o di terzi. È opportuno che tali lavori siano effettuati all’interno di un servizio che dispone del know-how e dell’esperienza necessari, nonché della grande quantità di dati richiesti. Il mandante sostiene i costi interamente o in modo proporzionale se si tratta di un progetto realizzato congiuntamente dall’Ufficio federale e da altri servizi, o fornisce il personale necessario. Tali misure non consentono tuttavia di evitare il dispositivo dell’esecuzione di rilevazioni; restano ipotizzabili mandati per l’esecuzione di rilevazioni test. L’obbligo di una base legale per la fornitura delle prestazioni di cui all’articolo 41 della legge sulle finanze (legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione [LFC, RS 611.0]) è sancito dall’articolo 19 LStat, poiché anche nel quadro del centro di competenza vengono fornite unicamente prestazioni per scopi impersonali.
Tra queste rientrano, tra l’altro, le prestazioni nel settore della scienza dei dati, dei metodi statistici, dell’intelligenza artificiale e della trasformazione digitale. L’articolo 43 capoverso 2 descrive in modo più dettagliato i tipi di prestazioni in questione:
a. consulenza: essenzialmente consigli sull’applicazione strategica, tattica e operativa di metodi e procedure connesse alla scienza dei dati;
b. accompagnamento metodologico: comprende, tra l’altro, il coaching e la formazione pratica («on the job») nel quadro della realizzazione di progetti applicati dell’Amministrazione federale;
c. realizzazione di progetti di scienza dei dati: copre l’intero processo, dalla formulazione della problematica (comprensione del caso) fino al «minimal viable product» (MVP);
d. formazione: si tratta in particolare della fornitura di perfezionamenti e formazioni «off the job» applicate riguardanti metodi, tecniche e pratiche, nonché le tecnologie (informatiche) ad essi relative.
La scienza dei dati (Data Science) si basa sull’apprendimento a partire dai dati (e sulla loro comprensione) allo scopo di raccogliere da questi informazioni che permettano di prendere decisioni fondate.
La scienza dei dati copre l’intero processo, dalla formulazione dei problemi alla valutazione, interpretazione, comunicazione e pubblicazione dei risultati, passando per l’inserimento, la selezione, la preparazione e l’analisi, la valutazione e l’interpretazione dei dati. A differenza della statistica tradizionale (e dei metodi statistici avanzati), la scienza dei dati è tuttavia induttiva, vale a dire che si basa sui dati o che i dati sono determinanti (data first)8.
L’intelligenza artificiale (IA), talvolta definita come «intelligenza delle macchine» (Machine Intelligence), è definita come la creazione o la programmazione di un computer in modo che sia in grado di svolgere funzioni che dipendono di norma da facoltà umane o biologiche («intelligenza»), come la percezione visiva (riconoscimento di immagini),
8 Terminologia della Rete di competenze per l’intelligenza artificiale CNAI della segreteria CNAI, versione 1.0, 15.12.21