Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 49 pagine
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3.4.10 Sezione 10 Emolumenti
Articolo 45:
I costi per le prestazioni previste dalla presente ordinanza sono interamente disciplinati in un regolamento concernente gli emolumenti, ovvero nell’ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione (RS 431.09), attualmente anch’essa in corso di revisione totale. Questo è l’unico modo per ottenere un disciplinamento trasparente e coerente. Per spiegazioni in merito, si rimanda al rapporto esplicativo della nuova ordinanza sugli emolumenti, che sarà presentato al Consiglio federale per l’adozione contemporaneamente alla presente ordinanza.
Con la nuova regolamentazione del computo delle prestazioni a livello di Confederazione, le prestazioni fornite reciprocamente tra servizi all’interno dell’Amministrazione federale sono trattate e fatturate secondo il metodo a costi completi. Di conseguenza, la loro fatturazione non è disciplinata né nella presente ordinanza né nell’ordinanza sugli emolumenti. Anche le prestazioni fornite dall’UST attraverso il DSCC all’interno dell’Amministrazione federale sono a pagamento.
3.4.11 Sezione 11 Registro di campionamento
Gli articoli da 13a fino a 13g della sezione 2 della precedente ordinanza sulle rilevazioni statistiche sono stati ripresi e aggiornati.
Dal 1° novembre 2010 l’Ufficio federale di statistica dispone di un nuovo quadro di campionamento (termine usuale nel campo della statistica) che rappresenta una base ideale per realizzare sondaggi di elevata qualità presso le persone e le economie domestiche. Tale quadro è stato costruito a partire da dati forniti dai registri ufficiali di persone, in particolare i registri degli abitanti dei Comuni e dei Cantoni, collegati con il nuovo sistema di censimento federale della popolazione (cfr. anche l’art. 16 LArRa). I dati sono attualizzati a cadenza trimestrale, il che garantisce un quadro di campionamento completo e aggiornato.
Nel rispetto della legge sulla protezione dei dati, esiste un regolamento sul trattamento relativo al registro di campionamento (cfr. art. 37) attualmente in fase di modifica per soddisfare i nuovi requisiti in termini di diritto di accesso che sono stati introdotti dal 1° settembre 2023, data di entrata in vigore della nuova LPD.
Il diritto di accesso di cui agli articoli 25 e seguenti LPD9 corrisponde sostanzialmente agli articoli 8 e seguenti della LPD precedentemente in vigore. Il catalogo dei diritti di accesso da attribuire di cui all’articolo 25 capoverso 2 LPD sarà inoltre ampliato. In particolare, in futuro occorrerà precisare il periodo di conservazione dei dati personali, o se ciò non è possibile, i criteri utilizzati per determinarlo (lett. d), nonché la presenza di un’eventuale decisione individuale automatizzata e la logica che ha portato a tale decisione (lett. f).
Peraltro, è stata introdotta una deroga al diritto di accesso all’articolo 26 capoverso 1 lettera c LPD. Il diritto di accesso può pertanto essere negato, limitato o differito se la domanda d’accesso è manifestamente infondata, segnatamente se persegue uno