Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 49 pagine

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c. progetti di ricerca condotti da unità dell’Amministrazione federale centrale e da istituti di ricerca federali, come il Politecnico federale di Zurigo o Agroscope, d’importanza nazionale;

d. progetti di ricerca finanziati e considerati d’importanza nazionale dal Fondo Nazionale Svizzero per la ricerca scientifica;

e. progetti di ricerca internazionali cofinanziati dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica.

Sinora il punto d specificava che i progetti di ricerca dovevano essere regolari. Questa precisazione è stata eliminata perché escludeva qualsiasi progetto mirato e unico incentrato su temi di interesse, per esempio sulla COVID.

Articolo 49: Invio di dati relativi agli utenti della rete telefonica svizzera

Il servizio universale di localizzazione delle chiamate di emergenza non esiste più. L’invio dei dati non può più essere assicurato dal concessionario del servizio universale (Swisscom) e deve essere gestito dai fornitori di servizi pubblici di telefonia (ai sensi dell’art. 10 cpv. 3quater LStat). La richiesta interessa solo i fornitori principali.

Poiché Swisscom non ha più il monopolio di questa prestazione, il numero di fornitori è aumentato. Si è quindi tenuto conto di questo aspetto per ridurre l’importo dell’indennizzo per fornitore.

La ORIS e la OREA prevedono disposizioni analoghe per le indagini e le rilevazioni realizzate nei settori delle imprese come pure degli edifici e delle abitazioni. In questi casi il quadro di campionamento è costituito dal Registro delle imprese e degli stabilimenti e dal Registro federale degli edifici e delle abitazioni, conformemente agli articoli 8 ORIS e 14 OREA.

3.5 Capitolo 3 Disposizioni finali

Articolo 50: Abrogazione del diritto previgente

L’ordinanza del 30 giugno 1993 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali e l’ordinanza del 30 giugno 1993 sull’organizzazione della statistica federale sono abrogate.

Articolo 51: Modifica di altri atti normativi

Alla luce dell’espresso rimando all’ordinanza sull’organizzazione della statistica federale, che sarà abrogata, e delle altre modifiche apportate è necessario modificare diverse ordinanze (allegato 3).

Articolo 52: Entrata in vigore

L’articolo 52 corrisponde all’articolo 14 dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche. Non sono state apportate modifiche.

3.6 Allegati: nuova struttura con due allegati

Nel definire la nuova struttura degli allegati 1 e 2 si è ovviamente tenuto conto dei requisiti stabiliti dalla LStat senza fare riferimento – per quanto possibile – al suo messaggio, che risale già al 30 ottobre 1991 e non tiene conto della rapida evoluzione della digitalizzazione. La digitalizzazione plasma sempre più la nostra vita. 34/47