Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 49 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 35Fedlex · Rapporto esplicativo
Il 12 maggio 2021, il Consiglio federale ha preso atto delle decisioni iniziali relative alla definizione delle priorità del lavoro interdipartimentale. L’attenzione si concentra su argomenti di particolare importanza per la pratica amministrativa quotidiana, come la gestione delle informazioni e dei dati, con l’obiettivo di registrare i dati una sola volta per molteplici utilizzi.
La volontà di un utilizzo multiplo è già evidente nell’articolo 4 capoverso 1 LStat. La Confederazione deve, per quanto possibile, compilare le sue nuove statistiche riutilizzando i dati già in suo possesso, provenienti da rilevazioni svolte in precedenza o da una collezione di dati che la Confederazione utilizza nel quadro delle sue attività amministrative o che un’istituzione sottoposta alla LStat ha creato per svolgere dei compiti della Confederazione. Tali dati costituiscono dati amministrativi. «Il fatto di utilizzare questo tipo di dati anche a fini statistici non pregiudica alcun diritto né comporta svantaggi per ambienti esterni alla Confederazione. La legge promuove pertanto un’utilizzazione estesa di tali dati. [...] La legge sulla statistica federale non conferisce però alla Confederazione la competenza di rilevare dati per scopi che non siano statistici (a questo proposito è quindi necessaria una base giuridica), ma le dà soltanto la possibilità di elaborare quelli già in suo possesso, senza dover rispondere ad altre esigenze formali (FF 1992 I 343)».
Se questi dati non sono sufficienti e in conformità con l’articolo 4 capoverso 2 LStat, la Confederazione cercherà le informazioni che desidera ottenere in collezioni di dati già esistenti ma non conservate dalla Confederazione. Questo tipo di rilevazione viene svolta in particolare nelle collezioni di dati dei Cantoni, dei Comuni e delle persone giuridiche di diritto pubblico. Tali collezioni di dati sono state create per scopi amministrativi (art. 4 cpv. 2 e art. 7 LStat). La Confederazione attinge a queste serie di dati per molteplici unità, che utilizza esclusivamente a fini statistici. Poiché le rilevazioni indirette comportano la comunicazione di dati personali alla Confederazione, esse devono – come le rilevazioni dirette – essere esplicitamente autorizzate dal Consiglio federale. Tale misura è necessaria anche per garantire che le persone interessate siano in grado di sapere che i dati loro riguardanti sono stati trasmessi alla Confederazione. Anche in questo caso, utilizzando queste fonti (rilevazioni indirette), la Confederazione evita di interpellare direttamente persone, economie domestiche o imprese.
Infine, le persone fisiche o giuridiche si interrogano come ultima risorsa per evitare il più possibile di disturbarle (rilevazioni dirette). Esistono due tipi principali di rilevazione diretta:
totale: coinvolge la totalità della popolazione target;
oppure
basata su un campione: viene interrogato solo un sottoinsieme della popolazione target secondo un piano di campionamento definito.
Le rilevazioni dirette dovrebbero pertanto rimanere un’eccezione. In linea di principio, anche tali rilevazioni devono essere ordinate dal Consiglio federale, poiché nella maggior parte dei casi comportano la raccolta sistematica di dati personali, anche se i nomi collegati alle informazioni non sono di alcun interesse per le autorità statistiche e vengono eliminati il prima possibile. È indubbio che nell’era digitale e grazie all’utilizzo multiplo dei dati, le rilevazioni dirette si ridurranno gradualmente. Nel frattempo, però, è comunque necessario chiarire attraverso il nuovo allegato 2 quali rilevazioni sono state