Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 49 pagine

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un numero sufficiente di casi e che permettono quindi di costruire un’immagine sintetica che rifletta la realtà di un insieme di casi. Per soddisfare queste condizioni, i metodi applicati devono garantire la comparabilità dei risultati nello spazio e nel tempo e consentire di cogliere le differenze tra regioni, settori economici e gruppi di popolazione effettivamente presenti in un determinato momento. «La statistica ufficiale è quindi un servizio d’informazione polivalente, un’infrastruttura che lo Stato deve fornire a utenti diversi, uno strumento che consenta di creare trasparenza (FF 1992 I 324)».

Questo nuovo allegato 2 elenca le rilevazioni classificate sulla base dei temi strategici del Programma pluriennale della statistica federale 2024–2027, che funge da base di pianificazione e strumento di gestione per la strategia a lungo termine della statistica federale. Viene redatto per ogni legislatura in virtù dell’articolo 9 LStat ed è elaborato sotto la responsabilità dell’UST, in stretta collaborazione con gli altri produttori di statistiche della Confederazione e dei Cantoni e con i principali gruppi di utenti della politica, dell’amministrazione, dell’economia, delle parti sociali e delle organizzazioni internazionali. Tale consultazione garantisce che il Consiglio federale prenda decisioni informate sulle attività statistiche. «Il programma pluriennale rende la statistica più trasparente agli occhi del pubblico» (FF 1992 I 348). Sottolineando il legame tra questo nuovo allegato 2 e il programma pluriennale, le attività statistiche sono classificate secondo una struttura coerente e chiara.

Inizialmente, per facilitare il collegamento tra il previgente allegato all’ordinanza abrogata sulle rilevazioni statistiche e il nuovo allegato 2, il precedente numero di ogni rilevazione/indagine è stato lasciato tra parentesi e in corsivo.

D’ora in avanti, il principio guida sarà quello di operare una chiara distinzione tra indagine (interrogazione di persone fisiche e/o giuridiche) e rilevazioni (ottenimento di dati amministrativi). Per questo motivo, in presenza di un’indagine, il titolo deve contenere la parola «indagine». Se invece i dati sono raccolti esclusivamente presso altri uffici della Confederazione (dati amministrativi), Cantoni, Comuni o persone giuridiche di diritto pubblico (rilevazione indiretta), si deve usare il termine «rilevazione ».

La nuova struttura si basa sul criterio del rispetto delle persone interrogate e delle modalità di acquisizione dei dati (art. 4 cpv. da 1 a 3 LStat) e pone l’accento sul garantire una buona organizzazione della statistica federale. Si evitano le duplicazioni delle rilevazioni utilizzando a fini statistici i dati di altre fonti a disposizione della Confederazione. In linea di principio si vuole ridurre l’onere a carico delle persone e delle imprese interrogate e reperire i dati laddove esistono già.

I titoli delle rubriche sono stati semplificati eliminando la parola «rilevazione» per evitare la confusione tra le due tipologie (indagine e rilevazione). Alcune informazioni sono state raggruppate: le informazioni relative alle persone interrogate sono incluse alla voce «Tipo e metodo», mentre le voci «Data» e «Periodicità» sono state unificate in «periodicità e data di svolgimento».

Queste voci sono ora definite come segue per le rilevazioni dirette e indirette12:

 «Oggetto»: principali temi trattati senza indicazione del numero AVS

12 Se non utilizzato, si appone un trattino.