Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 49 pagine
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ritardo è dovuto al processo da seguire quando si modifica la legislazione. Idealmente, tuttavia, per non perdere un certo grado di coerenza, si dovrebbe evitare per quanto possibile una revisione parziale e annuale.
3.6.1 Allegato 1: Elenco delle istituzioni sottoposte alla legge sulla statistica federale
Questo nuovo allegato riprende l’elenco contenuto nell’allegato dell’ordinanza sull’organizzazione della statistica federale, abrogata dalla presente revisione.
L’articolo 2 capoverso 2 e 3a LStat definisce quali istituzioni e organizzazioni esterne all’Amministrazione federale centrale sono sottoposte alla LStat. Il Consiglio federale può sottoporre alla LStat terzi (unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata e organizzazioni, stabilimenti o privati al di fuori dell’Amministrazione federale) che svolgono attività statistiche solo se sono sottoposti alla vigilanza della Confederazione, se ricevono sovvenzioni dalla Confederazione o se svolgono un’attività sulla base di una concessione o di un’autorizzazione della Confederazione. In questo caso, queste organizzazioni di rilevazione non godono della stessa autonomia che avrebbero se avessero direttamente ordinato la rilevazione, poiché sono completamente sottoposte alla LStat.
La LStat non si applica ad altri terzi e il Consiglio federale non può sottoporli alla legge, nemmeno parzialmente.
Infine, anche se il legislatore ha affidato alcuni compiti direttamente a queste istituzioni, sottraendole così all’influenza del Consiglio federale, resta il fatto che tali istituzioni devono rispettare tra l’altro le disposizioni sul coordinamento (FF 1992 I 349). Se la partecipazione è obbligatoria, può essere ordinata solo se espressamente prevista da un’altra legge. Tutte le rilevazioni ordinate da queste istituzioni ai sensi dell’articolo 4 LStat devono essere coordinate ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 LStat.
Ancora una volta nell’interesse della trasparenza, questo elenco è stato aggiornato e completato. Finora, alcuni di questi produttori di statistiche erano elencati come organizzazioni responsabili solo nell’allegato dell’ordinanza sulle rilevazioni. Ora sono elencati anche in questo nuovo allegato.
Si tratta dei seguenti soggetti:
1. il settore dei politecnici federali (settore dei PF): un’unità amministrativa priva di personalità giuridica divenuta autonoma a livello organizzativo;
1.1. il Consiglio dei politecnici federali (Consiglio dei PF), incluso il suo stato maggiore
1.2. il Politecnico federale di Zurigo (PFZ) e il Centro di ricerca congiunturale (KOF). Pur facendo parte del PFZ, per ragioni di trasparenza e praticità, viene ora espressamente menzionato in questo allegato;
1.3. il Politecnico federale di Losanna (PFL);
1.4. l’Istituto Paul-Scherrer (PSI);
1.5. il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (LPMR);
1.6. l’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL);