Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 49 pagine

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1.7. l’Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (IFADPA).

Le istituzioni elencate ai numeri da 1.1 a 1.7, escluso il punto 1.4, sono scuole universitarie, istituzioni e istituti di ricerca giuridicamente autonomi nel settore dei PF.

2. Il Servizio centrale delle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni della Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni (CNA), che elabora le proprie statistiche in conformità all’ordinanza del DFI sulle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni (RS 431.835).

3. L’Ufficio svizzero prevenzione infortuni (UPI), una fondazione di diritto privato con il mandato legale di prevenire gli infortuni informando la popolazione e promuovendo misure di sicurezza generali.

4. Il Servizio statistico (Agristat) o dell’Unione Svizzera dei Contadini (USC).

L’Istituzione comune LAMal, la fondazione di diritto privato creata con l’entrata in vigore della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal, RS 832.10).

5. La Commissione federale ch-x, responsabile dell’indagine federale «ch-x» sui giovani e sulle reclute e integrata a livello giuridico e finanziario nel Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

6. Il Servizio nazionale di registrazione dei tumori, responsabile della raccolta dei dati su tutte le malattie oncologiche che si verificano in Svizzera dai registri cantonali dei tumori.

Infine, l’articolo 2 capoverso 2 LStat stabilisce che la LStat si applica ai lavori statistici della Posta svizzera. Per quanto non fosse necessario che venisse menzionata nell’allora allegato all’ordinanza sull’organizzazione della statistica federale in virtù del suo precedente status (prima come PTT, poi come istituzione di diritto pubblico appartenente alla Confederazione) e sulla base dell’OLOGA. Oggi la Posta è una società anonima interamente di proprietà della Confederazione. L’articolo 23 capoverso 2 della legge sulle poste (LPO, RS 783.0) stabilisce che i fornitori di servizi postali devono fornire ogni anno alla Commissione federale delle poste (PostCom) e al suo segretariato i documenti necessari per verificare il rispetto dei requisiti legali. Sulla base della cifra d’affari e del volume degli invii dichiarati dal fornitore di servizi, la PostCom elabora una statistica annuale per monitorare il mercato postale. Non si tratta quindi di una statistica ai sensi della LStat. Per questo motivo, né la Posta CH SA né la PostCom devono essere menzionate in questo nuovo allegato.

3.6.2. Allegato 2: Raccolta di dati

Come già menzionato, la LStat «non si applica a tutte le statistiche riguardanti la popolazione, l’economia, la società o l’ambiente, bensì solo a quelle che forniscono informazioni rappresentative sul loro stato e sulla loro evoluzione». Le statistiche federali devono quindi limitare la loro attività a temi che possono essere identificati grazie a