Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/5: Revisione parziale delle ordinanze relative alla legge federale concernente la ricerca sull’essere umano · 48 pagine

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Il trasferimento di questo compito parziale non avrà alcuna ripercussione sulle finanze o sull’effettivo di personale della Confederazione perché, nel complesso, non elimina compiti sostanziali dell’UFSP. Vengono a cadere la partecipazione alla formazione e alla formazione continua dei membri delle commissioni d’etica e lo scambio regolare con gli istituti di ricerca, mentre i compiti esistenti dell’organo di coordinamento sono intensificati e l’UFSP deve accompagnare e vigilare sul contratto con swissethics. Per i suoi compiti, quest’ultima è già oggi finanziata tramite contratti di prestazioni, in parte attraverso lo stesso UFSP.

3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Come riferito nel capitolo 3.1, il compito parziale di coordinare l’attività delle commissioni d’etica è ora trasferito all’Associazione svizzera delle commissioni etiche della ricerca (swissethics). Per menzionare swissethics a livello di ordinanza, oltre al sostegno dell’UFSP serve in primis l’assicurazione da parte dei Cantoni di voler finanziare e posizionare swissethics quale partner stabile e affidabile anche in futuro. Allo scopo, si prevede che la CDS le attribuisca un mandato.

Sul piano finanziario non cambia nulla per i Cantoni, considerato che swissethics è già oggi finanziata tramite le commissioni d’etica.

La crescente digitalizzazione nella ricerca umana induce a rafforzare le competenze delle commissioni d’etica in questo settore e ad adeguarle alle circostanze odierne. Le conoscenze specialistiche delle persone che siedono nelle commissioni d’etica devono pertanto essere estese e includere anche la «tecnologia dell’informazione in ambito sanitario».

3.3 Ripercussioni sull’economia e altre ripercussioni

Nel quadro dell’entrata in vigore del nuovo diritto in materia di ricerca umana, nel 2013 era già stata eseguita un’approfondita analisi d’impatto della regolamentazione, dalla quale a conti fatti non erano emerse consistenti ripercussioni sull’economia.

Per la presente revisione parziale si è proceduto nuovamente a una stima di massima delle ripercussioni attese sull’economia nel suo complesso e su diversi gruppi sociali. Gli adeguamenti previsti sono tuttavia specifici e volti ad agevolare le procedure di ricerca e quindi a migliorare le condizioni quadro per la ricerca sull’essere umano.

Per esempio, armonizzando alle prescrizioni europee i requisiti posti alla documentazione per le domande concernenti sperimentazioni cliniche o gli obblighi di notifica si intende ridurre l’onere amministrativo per i ricercatori, soprattutto per gli studi svolti in più Paesi. L’introduzione del consenso elettronico tiene conto della crescente digitalizzazione all’interno degli ospedali in quanto evita discontinuità dei sistemi di trasmissione e permette un trattamento uniforme dei dati. È pure volto ad aprire nuove vie di informazione e consenso, e quindi per esempio nuove e moderne regole per sperimentazioni decentralizzate che non richiedono più – o in misura minore – la presenza dei pazienti nel centro di ricerca.

La revisione parziale delle ordinanze è volta a rafforzare i diritti della personalità dei partecipanti. Una migliore comprensione dell’informazione e prescrizioni chiare concernenti la comunicazione dei risultati della ricerca riguardanti la salute rafforzano il diritto all’autodeterminazione.