Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine
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dell’AOMS è quindi esclusa, anche in caso di test diagnostici effettuati su persone sintomatiche o di test destinati all’individuazione precoce su persone particolarmente a rischio.
In base al diritto vigente, nelle situazioni descritte sopra la Confederazione o i Cantoni possono assumere le spese per i test con indicazione esclusivamente epidemiologica solo se la Confederazione li acquista in virtù dell’articolo 44 AP-LEp (assunzione delle spese da parte della Confederazione) o se li ordina il medico cantonale (assunzione delle spese da parte dei Cantoni, art. 71 lett. b LEp in combinato disposto con l’art. 36 LEp). Queste condizioni sono tuttavia soddisfatte solo raramente. Il capoverso 1 permette quindi ora alla Confederazione di assumere le spese per questi test, sempreché non siano coperte da un’assicurazione sociale. Il finanziamento federale è pertanto sussidiario all’assunzione delle spese da parte delle assicurazioni sociali e non costituisce una lex specialis rispetto alle legislazioni sull’assicurazione malattie, sull’assicurazione contro gli infortuni e sull’assicurazione militare. Concretamente, la Confederazione può assumere le seguenti spese:
− le spese per i test che non rientrano nel campo d’applicazione dell’AOMS (o di un’altra assicurazione sociale);
− le spese che la persona testata stessa dovrebbe assumere sotto forma di aliquota percentuale e franchigia per i test di cui agli articoli 25 e 26 LAMal, se non fossero assunti dalla Confederazione;
− le spese per i test di cui agli articoli 25 e 26 LAMal, per i quali la procedura di disciplinamento della rimunerazione attraverso l’AOMS non è ancora conclusa; la Confederazione può assumere queste spese esclusivamente fino all’ammissione del test nell’elenco delle analisi (EA), ossia fino all’entrata in vigore della necessaria modifica dell’OPre.
Se necessario, la Confederazione può garantire che, in situazioni di particolare pericolo per la salute pubblica e nell’ambito di programmi nazionali di eliminazione di una malattia trasmissibile, i test siano completamente gratuiti per le persone testate. Ciò è importante soprattutto quando i test non sono direttamente nell’interesse delle persone in questione. Le «spese» ai sensi del presente articolo comprendono le spese per il dispositivo medico stesso, per lo svolgimento dei test e per l’analisi dei testi (compresa la comunicazione del risultato alla persona testata).
Secondo il capoverso 2, il Consiglio federale stabilisce le condizioni per l’assunzione delle spese. A livello di ordinanza fisserà per esempio i metodi di test finanziati dalla Confederazione, le prestazioni dettagliate e gli importi massimi assunti, i fornitori di prestazioni per i quali sono assunte le spese e le modalità di fatturazione. La delega di competenze al Consiglio federale riguarda solo le condizioni di assunzione delle spese per i test. Le condizioni a cui i laboratori possono effettuare analisi microbiologiche e le deroghe in caso di particolare pericolo per la salute pubblica sono disciplinate all’articolo 16 AP-LEp.
Art. 74e Procedura di assunzione delle spese e controllo
Il capoverso 1 attribuisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare la procedura di assunzione delle spese a carico della Confederazione secondo gli articoli 74–74d. Il Consiglio federale disciplinerà a livello di ordinanza le modalità di fatturazione e rimunerazione delle spese (modello di finanziamento), formulando regole per la fatturazione. In linea di principio dovrà ispirarsi ai modelli di fatturazione diffusi nella pratica in contesti analoghi (nell’ambito della LAMal sono diffusi p. es. i due sistemi del terzo pagante e del terzo garante). Il Consiglio federale potrà vietare la cessione o la vendita di pretese di assunzione di tali spese. Potrà prevedere in particolare un divieto del factoring, ossia la possibilità che un beneficiario di prestazioni della Confederazione trasferisca o venda crediti in sospeso nei confronti della Confederazione a terzi (factor o società di factoring).
In virtù del capoverso 2, il Consiglio federale disciplinerà le modalità di controllo delle spese (competenze, forma dei controlli ecc.). Potrà anche affidare il controllo a terzi (delega).